Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 52 del 15 giugno 2020, ha approvato il D.L. che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale:
in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che hanno fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possono fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA), inoltre, il 12 giugno 2020 ha deliberato quanto segue:
in riferimento alle settimane a disposizione in caso di sospensione dell’attività lavorativa con causale COVID-19, FSBA ha recepito quanto disposto dal D.L. 34/2020 aumentando le settimane a disposizione delle aziende che ad oggi ammontano a 9 settimane più le 5 previste dal D.L. 34/2020. In considerazione di ciò le giornate a disposizione diventano di 70 giorni in caso di attività lavorativa articolata su 5 giorni a settimana e 84 giorni in caso di attività articolata su 6 giorni a settimane.
Restiamo comunque in attesa di capire se il D.L. n. 52 del 15/06/2020 possa essere applicato anche ad FSBA, in questo caso le settimane a disposizione potrebbero essere incrementate di ulteriori 4 settimane.
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