Il 16 ottobre 2023 scadrà il requisito di idoneità dei Responsabili Tecnici che attualmente operano in regime transitorio per imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10.
L’Albo il mese scorso ha inviato una comunicazione ai responsabili tecnici registrati nella piattaforma invitandoli a sostenere l’esame per tempo.
Il medesimo avviso sarà inviato via Pec alle imprese interessate 60 e 30 giorni prima della scadenza come previsto dalla Delibera n.1/2020.
Vi invitiamo pertanto a verificare con congruo anticipo la scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico per poter proseguire nell’attività, effettuando il controllo nella vostra area riservata sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it attraverso la funzionalità di “Ricerca responsabili tecnici”.
Al verificarsi della perdita del requisito d’idoneità in assenza di nomina di nuovo responsabile tecnico, saranno applicate le limitazioni e le sanzioni previste dalla Delibera n.1/2020 che, decorsi i termini previsti, determinano il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo.
I responsabili tecnici che rientrano nella casistica citata possono rinnovare il proprio requisito di idoneità mediante il superamento della verifica relativa al modulo o ai moduli in scadenza, presso le sedi delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Per prenotare l’esame è necessario iscriversi alle sessioni di verifica all’indirizzo https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/. L’iscrizione deve essere effettuata tra I 60 e i 40 giorni prima della data dell’esame.
Il mancato superamento delle verifiche entro il termine del 16 ottobre 2023 comporta la perdita del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste per la verifica di aggiornamento.
Dispensa dalle verifiche
La Circolare del Comitato nazionale n. 9 del 21 novembre 2022 ha chiarito che:
• il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico e abbia mantenuto negli ultimi 5 anni entrambi gli incarichi contemporaneamente, nonché nei 20 anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) viene dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico solo per l’impresa dallo stesso rappresentata;
• l’impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.