Con sentenza del 16 settembre, il Tribunale di Torino ha esaminato il caso di un licenziamento di un lavoratore assunto in vigenza del decreto legislativo n. 23/2015 ma licenziato per mancato superamento del periodo di prova.
Poiché la prova non risultava da atto scritto, il recesso non poteva essere considerato “ad nutum” e, di conseguenza, doveva essere ricondotto ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.
Detto questo, però, mancavano le motivazioni e quindi, il Tribunale non poteva procedere alla verifica della effettiva ragione e, di conseguenza, il licenziamento è stato ricondotto alla previsione dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 23/2015 (reintegra e risarcimento del danno) per insussistenza del fatto materiale contestato.
Una analoga decisione è stata adottata dal Tribunale di Milano con la sentenza del 5 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio lavoro allo 030/3745219.
Tribunale Torino: reintegra in presenza di “tutele crescenti”
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