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Trasporto merci: operativo l’accordo regionale per i lavoratori discontinui

È stato sottoscritto il 10 aprile 2025 l’accordo regionale lombardo dedicato ai lavoratori discontinui del settore trasporto merci. L’intesa introduce importanti novità per le imprese che impiegano personale viaggiante con caratteristiche di discontinuità nell’attività lavorativa.

A chi si applica l’accordo
L’accordo si applica al personale viaggiante:
• dipendente delle imprese artigiane del settore autotrasporto conto terzi con sede in Lombardia;
• dipendente delle imprese non artigiane del settore autotrasporto conto terzi aderenti alle associazioni firmatarie dell’accordo con sede in Lombardia;
• qualificabile come “discontinuo” ai sensi dell’art. 11 bis del CCNL Logistica, Trasporto Merci e spedizione.

Chi sono i lavoratori discontinui
Ai sensi dell’art.11 bis del ccnl Trasporto Merci:
In deroga a quanto previsto dall’art. 11 comma 1, per il personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta di cui all’art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06 e 165/2014, la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.

Orario di lavoro
La durata dell’orario di lavoro ordinario per il personale non viaggiante e per il personale viaggiante è di norma 39 ore settimanali;

Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.

Le novità introdotte dall’accordo

L’accordo regionale disciplina tre aspetti principali:
• il riconoscimento di uno specifico trattamento economico mensile a favore dei lavoratori discontinui;
• la possibilità di applicare una trasferta forfetizzata;
• la possibilità di applicare uno straordinario forfetizzato.

In sostanza, per il personale riconosciuto come discontinuo, viene previsto un trattamento economico specifico composto da indennità di discontinuità, gestione forfetizzata delle trasferte e gestione forfetizzata delle prestazioni straordinarie.

Cosa devono fare le aziende
Le imprese che impiegano personale viaggiante discontinuo (il cui orario di lavoro ordinario è di 47 ore settimanali) al fine del riconoscimento della discontinuità devono quindi:
1. presentare la comunicazione alla Commissione istituita presso ELBA;
2. erogare la relativa indennità mensile;
3. valutare poi l’applicazione dello straordinario forfetizzato e delle trasferte forfetizzate.

Come ottenere il riconoscimento della discontinuità
Per applicare il regime previsto dall’accordo è necessario richiedere il riconoscimento del lavoratore discontinuo attraverso la Commissione Paritetica Bilaterale Autotrasporto della Lombardia istituita presso ELBA.

La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
• modello Allegato 1;
• ultima busta paga del lavoratore;
• documentazione attestante la discontinuità dell’attività (report mensile delle attività oppure file DDD dell’ultimo mese);
• Allegato 4, ossia la comunicazione consegnata al dipendente relativa all’applicazione del regime di orario discontinuo.

La documentazione deve essere inviata alla commissione Paritetica Bilaterale Autotrasporto della Lombardia esclusivamente tramite PEC all’indirizzo info@pec.elba.lombardia.it.

La Commissione si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e può richiedere ulteriore documentazione integrativa/aggiuntiva. In assenza di risposta entro tale termine, la richiesta si intende tacitamente verificata.

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Per informazioni:

Area Lavoro

Tel: 030 3745219

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