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Transizione 4.0 e 5.0: cosa è cambiato con la Legge di Bilancio 2025?

La legge di bilancio 2025 è intervenuta in tema di Transizione 4.0 e 5.0 con una serie di modifiche. Ecco una breve sintesi delle principali novità:

TRANSIZIONE 4.0
Sono state introdotte alcune importanti limitazioni alla fruizione del credito di imposta transizione 4.0. In particolare:

• modificati i tempi entro cui devono essere realizzati gli investimenti e non sono più agevolabili in maniera automatica gli investimenti effettuati nel 2025, o entro il 30.06.2026 se l’ordine risulta accettato dal venditore e se viene pagato un acconto del 20% del costo di acquisizione entro il 31/12/2025.

• Abrogata la disposizione che prevedeva il riconoscimento di un credito di imposta pari al 10% dei costi sostenuti attraverso investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali 4.0).

• Per l’acquisto di beni strumentali 4.0 nuovi, effettuati quest’anno (o entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il tetto di spesa previsto è di 2,2 miliardi di euro.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato.
Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti – 2,2 miliardi – il MIMIT ne darà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.
Sono esclusi da questa limitazione gli investimenti in beni materiali 4.0 che si concluderanno da 01.01.2025 per i quali è stata effettuata la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024 con il relativo versamento dell’acconto di almeno del 20%.

Nessuna modifica è stata comunque prevista in relazione alla misura dell’agevolazione. Pertanto, per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati sia nel 2024 che nel 2025, il credito d’imposta è previsto nella misura del:
– 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

• Viene eliminato per il 2025 il sostegno agli investimenti in beni immateriali 4.0 (principalmente software).

TRANSIZIONE 5.0
In tema di bonus transizione 5.0 la Legge di Bilancio 2025 ha previsto:

• cumulabilità: ammessa la cumulabilità con il bonus ZES Mezzogiorno e con altre agevolazioni europee, con il vincolo di non coprire le stesse spese con due agevolazioni diverse. Ovviamente non è possibile superare il finanziamento del 100% dei costi sostenuti.

• Sostituzione macchinari obsoleti: ammissibilità con lo scaglione più basso di beneficio fiscale (35%) della sostituzione di macchinari ammortizzati da più di 24 mesi.

• Scaglioni: unificati il primo e il secondo scaglione per investimenti fino a 10 milioni.
Ecco un quadro riepilogativo dei coefficienti del credito d’imposta per la Transizione 5.0 alla luce delle novità esposte.

• Pannelli fotovoltaici: estesa la maggiorazione del 30% anche l’acquisto dei pannelli di tipo a). Salgono al 40% e al 50% le maggiorazioni già previste per i pannelli di tipo b) e c).

Nello specifico, dal 1° gennaio 2025 è pari al:
– 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Ue con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all’articolo 12, comma1, lettera a) del Dl n.181/2023;
– 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Ue, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) del Dl n.181/2023;
-150% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Ue composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Ue con un’efficienza di cella almeno pari al 24% di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) del Dl n.181/2023.

• Ammissibilità dei progetti di risparmio energetico delle ESCo: il credito d’imposta può essere riconosciuto anche alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente. Le ESCo sono imprese certificantesi secondo la norma tecnica italiana UNI CEI 11352 che offrono dei servizi specifici necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, garantendo al cliente un miglioramento dell’efficienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali. Le ESCo devono effettuare un audit energetico preliminare, definire le azioni da svolgere per l’efficientamento ed infine verificarne l’esito.

Nei giorni scorsi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un documento con le FAQ che rispecchiano quanto stabilito nella nuova legge di bilancio 2025.

– Link al documento sulle Faq

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Per informazioni:

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Tel: 030 3745.284

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