Il Ministero dell’Interno ha dato nuove indicazioni in materia di tachigrafo digitale, in particolare ha specificato che le micro interruzioni della guida di pochi minuti, non possono essere considerate “interruzioni”, che devono essere di almeno 45 minuti, né tantomeno “periodi di riposo” giornaliero o settimanale.
Tuttavia se il conducente impiega il suo tempo per il soddisfacimento di esigenze personali disponendo, quindi, liberamente, non possono neanche essere considerate “tempi di disponibilità”. In tali casi, qualora il conducente abbia commutato il dispositivo del tachigrafo sul simbolo “lettino” per registrare le suddette “micro interruzioni”, non potrà essere sanzionato solo presumendo che nei periodi in questione era in disponibilità e non poteva disporre liberamente del suo tempo.
Tali periodi non saranno considerati neanche nel computo dell’orario di lavoro.
Per il calcolo della durata minima del riposo giornaliero, l’art. 6 del Regolamento (UE) 561/2006 prevede che, il periodo di guida giornaliero non deve essere superiore a 9 ore, ovvero a 10 ore per non più di due volte a settimana.
Con decisione del 7 giugno 2011 la Commissione Europea ha raccomandato che, per il calcolo del periodo di guida giornaliero, occorre considerare come disgiunti due periodi di guida quanto sono separati da un periodo di almeno 7 ore.
Inoltre l’art. 8, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 561/2006, prevede che i conducenti devono effettuare un periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termini del precedente periodo di riposo settimanale o giornaliero. Il riposo giornaliero può essere regolare o ridotto. Il primo deve essere di almeno 11 ore, frazionabili in 2 periodi: il primo di almeno 3 ore senza interruzioni e il secondo di almeno 9 ore, senza interruzioni.
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