Con sentenza n. 4533 del 27 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di fusione per incorporazione aziendale, la regola generale è che gli eventuali superminimi sono assorbibili per effetto degli aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.
Una eccezione a tale principio, che va provata in giudizio dal lavoratore, è rappresentata dalla ipotesi che la remunerazione aggiuntiva discenda da una valutazione personale delle condizioni del ricorrente.
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