Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato la Circolare direttoriale del 29 luglio 2025 con cui vengono fornite indicazioni e chiarimenti sulle modifiche normative introdotte dalla Legge 193/2024 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, entrata in vigore dal 18 dicembre 2024.
La circolare aggiorna in modo significativo le regole che disciplinano l’iscrizione, la permanenza e la cancellazione delle startup innovative dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.
Principali novità normative
• Introduzione del requisito che la startup rientri nella definizione europea di PMI (Raccomandazione CE 2003/361/CE).
• Esclusione per le imprese che svolgono in prevalenza attività di agenzia o consulenza (es. codici ATECO 70.2, 74.99 e relativi sottocodici).
• Ridefinizione della durata dello status:
◦ fino a 3 anni;
◦ proroga fino a 5 anni con almeno uno dei requisiti previsti (spese R&S ≥ 25%, contratti con PA, crescita di ricavi/occupazione, investimenti qualificati, brevetti);
◦ ulteriore proroga fino a 9 anni, con requisiti aggiuntivi (aumento di capitale oltre 1 milione da OICR o incremento ricavi > 100%).
Requisiti per l’iscrizione
Per accedere alla sezione speciale del Registro delle Imprese è necessario presentare il modello unico di autocertificazione approvato dal MIMIT e disponibile presso gli uffici camerali. Sono richiesti:
• la condizione di PMI;
• un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro (dal secondo anno in avanti).
Non sono ammesse le imprese che svolgono attività prevalenti di agenzia o consulenza.
Tempistiche per la conferma dei requisiti
Le startup devono confermare il possesso dei requisiti entro scadenze precise, variabili a seconda della data di iscrizione:
• entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio del terzo anno, e comunque non oltre il 31 luglio, per le nuove iscrizioni successive al 18 dicembre 2024;
• entro 6 mesi dalla scadenza del terzo anno ed entro 60 mesi dalla costituzione, per le startup iscritte da meno di 18 mesi;
• entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno ed entro 60 mesi dalla costituzione, per le startup iscritte da oltre 18 mesi.
Il mancato rispetto dei termini comporta la cancellazione automatica d’ufficio.
Cancellazioni d’ufficio
La circolare chiarisce che è terminata la proroga straordinaria prevista per l’emergenza COVID-19 (DL 34/2020, art. 38).
Pertanto, le startup che al 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi dalla costituzione vengono cancellate automaticamente.
È tuttavia possibile, se in possesso dei requisiti richiesti, il passaggio alla sezione speciale delle PMI innovative prevista dall’art. 4, comma 2, del DL 3/2015.
Le imprese interessate sono invitate a verificare attentamente i requisiti richiesti e a rispettare le scadenze previste per non incorrere nella cancellazione automatica.
