A seguito dell’emanazione del DPCM 11 Marzo riguardante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del COVID-19, si specifica che:
secondo l’art. 1 comma 2 del DPCM le attività di gelateria e pasticceria rientrano nei servizi di ristorazione e quindi sono sospese fino al 25 Marzo. Ad esse è consentita la sola fornitura a domicilio nel rispetto delle normative igienico-sanitarie previste per il confezionamento ed il trasporto.
Per quanto riguarda invece le attività di pizzerie, rosticcerie e gastronomie nel caso in cui le stesse siano svolte nella modalità di semplice asporto dei prodotti e non siano quindi autorizzate, come accade in varie Regioni, a poter fornire i prodotti per il consumo sul posto (c. d. somministrazione non assistita), seguendo la ratio della norma, sarebbero escluse dall’obbligo della chiusura. Resta fermo comunque l’obbligo di garantire l’accesso al locale con il rispetto delle distanze di un metro tra gli avventori.
Nel caso in cui l’impresa artigiana svolge anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande con carattere strumentale ed accessorio all’attività artigiana in modo promiscuo nello stesso locale è chiaro che deve rispettare l’obbligo della chiusura o, se vuole continuare l’attività di produzione e vendita per asporto dovrebbe rimuovere le attrezzature per la somministrazione. Nel caso in cui vi sia una separazione funzionale dei locali in cui vengono espletate le due tipologie di attività (produzione + vendita e somministrazione) potrebbe continuare l’attività di produzione e vendita per asporto, impedendo l’accesso al locale di somministrazione. Anche in questo caso però considerata l’interpretazione normalmente restrittiva degli organi di controllo potrebbe essere utile un confronto preventivo con l’autorità locale di controllo.
Le attività di produzione e vendita di pasta fresca e di panificazione anche se non citate nell’allegato 1 – Commercio al dettaglio – di fatto possono essere equiparate alle stesse e quindi esentate dall’obbligo della chiusura, fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al locale con il rispetto delle distanze di un metro tra gli avventori. Anche per queste tipologie di attività nel caso in cui si avvalessero della possibilità di poter fornire i prodotti per il consumo sul posto valgono le considerazioni sopra esposte.
Per ulteriori informazioni contattare l’Area Sviluppo Associativo ai numeri 030/3745-283.324.