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Sanzioni in arrivo per chi viola le norme sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti

Comunicazione ASL tramite SUAP entro il 02/08/2017 per stabilimenti che eseguono le attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti “MOCA” (vedi allegato).

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto legislativo n. 29 del 10.02.2017, pubblicato nella GU n.65 del 18.03.2017, sulla disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (MOCA) Reg. 1935/2004 (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio, etc..).

Il presente decreto reca altresì la disciplina sanzionatoria:
– del Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
– del Regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti;
– del Regolamento (CE) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti;
– del Regolamento 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;
– del Regolamento n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Prima del suddetto Decreto, il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di € 1.500 fino a valori di € 60.000 (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità) o € 80.000 (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).

Chi è quindi potenzialmente soggetto alle sanzioni?
Chiunque produce o immette sul mercato o utilizza materiali o oggetti che andando a contatto con alimenti possano costituire un pericolo per la salute umana.

E’ quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività.

La norma prevede inoltre l’aggiornamento ogni due anni delle sanzioni amministrative.

L’art. 6 prevede che per consentire l’effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono l’attività di cui al reg. 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale. Nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione sarà riportata nella medesima segnalazione.

Gli operatori economici che già operano provvedono all’adempimento entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Vedi la documentazione

Per ulteriori informazioni contattare l’area servizi tecnici allo 030/3745233.

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