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Riqualificazione bombole metano CNG: le novità del Decreto MASE per le officine

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto 12 marzo 2026, n. 98 in vigore dal 24 giugno 2026. Il provvedimento abroga il precedente regolamento e introduce una profonda riforma nelle modalità di riqualificazione delle bombole di metano per autotrazione CNG. L’obiettivo della nuova normativa è innalzare la sicurezza stradale e azzerare la burocrazia operativa attraverso una filiera tracciata.

Soggetti Coinvolti e Ruoli
• SFBM S.p.A. (Servizi Fondo Bombole Metano): gestisce interamente il servizio, istituisce i registri professionali e vigila sulla filiera.
• Ispettori SFBM: supervisionano i test idrostatici e si occupano della punzonatura finale delle bombole.
• Officine Riconosciute: smontano, rimontano ed effettuano la riqualificazione visiva delle bombole attraverso un Responsabile Tecnico qualificato.
• Centri di Revisione (SFBM) e Depositi Fiduciari: eseguono le prove tecniche (come la prova idrostatica) e gestiscono la logistica e lo stoccaggio.

Tracciabilità e Certificazione
• Sistema di tracciatura digitale: viene introdotto il software “Gestione Bombole Metano” per associare la matricola della bombola alla targa del veicolo.
• Attestato di revisione: le bombole in acciaio (CNG 1) ricevono una punzonatura, mentre le altre tipologie ricevono delle etichette specifiche di avvenuta revisione.
• Scarti: le bombole vecchie o non idonee vengono avviate obbligatoriamente al recupero e smaltimento.

Tariffe e Costi
• Le Officine Riconosciute devono applicare un tariffario nazionale standard esposto al pubblico.
• Viene erogato un contributo forfettario alle Officine Riconosciute che viene scontato direttamente sulla tariffa finale pagata dall’utente.
• Il costo della sostituzione delle bombole scadute o scartate è a carico di SFBM.

Infine, viene istituito un Comitato tecnico consultivo presso Acquirente Unico S.p.A. per monitorare l’andamento delle riqualificazioni e l’applicazione dei prezzi.

Officine Riconosciute e i Requisiti dell’Attività di Autoriparazione
Le officine costituiscono il punto di contatto diretto con l’utente e il braccio operativo della filiera di riqualificazione.
• Competenze operative: sono abilitate a smontare e rimontare le bombole dal veicolo, eseguire la riqualificazione visiva e gestire la logistica di interscambio con i centri di revisione (SFBM) e i depositi fiduciari.
• Modalità di accesso: il riconoscimento avviene su domanda a SFBM, presentando una dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000) che attesti i requisiti di onorabilità (Art. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici) e l’indicazione dei Responsabili Tecnici contrattualizzati.
• Requisiti Abilitativi e Strutturali dell’Attività: per presentare la domanda e operare, l’impresa deve dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-legali per l’esercizio dell’attività di autoriparazione:
– Abilitazione alla Meccatronica: regolare denuncia di inizio attività (SCIA) sezione Meccatronica per la sottosezione specifica degli impianti CNG, in conformità alla norma UNI 11832-1.
– Attrezzature Minime d’Officina: possesso della dotazione strumentale prevista dalla norma ISO 19078 per la manipolazione di gas ad alta pressione (sistemi di sollevamento, chiavi dinamometriche tarate, cercafughe di metano calibrati e strumenti di ispezione visiva interna come endoscopi o specchi illuminati).
– Infrastruttura Digitale: presenza di una postazione informatica connessa a internet per l’accesso e l’aggiornamento obbligatorio del software “Gestione Bombole Metano”.

Condizioni di Servizio e Sanzioni
• Durata: il riconoscimento rilasciato da SFBM ha una durata di 5 anni, rinnovabili.
• Trasparenza: obbligo di esporre il logo ufficiale e il tariffario nazionale standard. Le officine devono applicare lo “sconto in fattura” all’utente per il contributo forfettario erogato dal fondo.
• Vigilanza: in caso di controlli a campione che rilevino l’applicazione di tariffe difformi da quelle nazionali, scatta l’immediata cancellazione dal registro e l’impossibilità di ripresentare domanda per i 2 anni successivi.

Responsabile Tecnico
Il Responsabile Tecnico è la figura professionale di riferimento dell’Officina Riconosciuta, dotata delle competenze e delle certificazioni necessarie per validare l’idoneità delle bombole.
• Ruolo e Operatività: esegue materialmente la riqualificazione visiva delle bombole. È una figura flessibile, in quanto può operare contemporaneamente anche per più officine riconosciute.
• Adempimenti e Tracciabilità: ha l’obbligo di accedere al software “Gestione Bombole Metano” per associare la matricola della bombola alla targa del veicolo. Certifica la revisione visiva applicando sulle bombole le apposite etichette fornite da SFBM (o tramite punzonatura sulle bombole CNG 1 in acciaio).
• Requisiti Visivi: deve presentare un certificato medico che attesti un’acutezza visiva da vicino di almeno Jaeger 1 o Times New Roman 4.5, oltre a una normale percezione dei colori e dei contrasti.
• Formazione Abilitante: deve superare un corso teorico-pratico conforme alle norme UNI 11623-2 o ISO 23684.

ALTERNATIVAMENTE, SONO PREVISTI I SEGUENTI REQUISITI ABILITANTI
Titoli di Studio ed Esperienza: per ottenere la qualifica (da attestare con dichiarazione sostitutiva), il professionista deve possedere uno dei seguenti binomi di istruzione ed esperienza nel settore delle apparecchiature a pressione:
• Laurea in Ingegneria + almeno 3 anni di esperienza professionale.
• Diploma di Perito Industriale + almeno 5 anni di esperienza professionale.
• Diploma di Scuola Superiore (qualsiasi indirizzo) + almeno 10 anni di esperienza professionale.

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Per informazioni:

Area Sviluppo Associativo

Tel: 030 3745.284

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