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Revisione trattori veloci: nuove linee guida e scadenze obbligatorie

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato il Decreto Ministeriale che stabilisce le linee guida operative specifiche per i controlli tecnici dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce. Questo provvedimento è stato adottato al fine di dare concreta attuazione al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, n. 214, recependo al contempo le normative europee in materia di omologazione e controlli.

Il decreto si applica specificamente ai trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 che sono utilizzati principalmente sulle strade pubbliche e che possiedono una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h. Le nuove disposizioni, contenute nell’Allegato “A”, entreranno in vigore a partire dal 1° febbraio 2026.

Il calendario obbligatorio delle revisioni

Per garantire l’ottemperanza agli obblighi di controllo, il decreto stabilisce un calendario di scadenze mirate in base all’anno di immatricolazione del veicolo:

  • i trattori agricoli a ruote di tipo veloce immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 dovranno essere sottoposti ai controlli tecnici entro il 30 giugno 2026;
  • i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 dovranno completare i controlli tecnici entro il 31 dicembre 2026.

Novità sui metodi di controllo e attrezzature

Il Decreto definisce in modo dettagliato le procedure per l’esecuzione dei controlli tecnici, in particolare per quanto riguarda i sistemi di sicurezza e l’ambiente.

Freni: la rivoluzione delle piastre

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il controllo dell’impianto frenante (freno di servizio, soccorso e stazionamento). Se le dimensioni della carreggiata, l’interasse e le caratteristiche degli pneumatici del trattore sono compatibili, è ammesso l’uso del banco “prova-freni a rulli”. Tuttavia, in caso contrario, l’impiego esclusivo del banco “prova-freni a piastre” diventa obbligatorio. Durante la prova sul banco a piastre, la velocità d’ingresso del veicolo deve essere compresa tra i 4 e i 7 km/h. Solo in caso di impossibilità tecnica a usare il banco a piastre, è consentito il metodo alternativo della prova su strada con l’uso di un decelerometro.

Per i trattori immatricolati dal 1° gennaio 2016 e omologati secondo il Regolamento (UE) 167/2013, la soglia minima di efficienza di frenatura è fissata al 50% per il freno di servizio.

Dotazioni dei centri di controllo

I centri di controllo privati interessati a eseguire queste revisioni devono necessariamente disporre di un banco “prova-freni a piastre”. I centri di controllo pubblici (sedi UMC) sono autorizzati all’uso del decelerometro in attesa del completo approvvigionamento del banco a piastre.

Fari anabbaglianti e visibilità

Vengono chiarite anche le modalità di controllo per l’allineamento dei fari. Se l’altezza del centro ottico dei proiettori sul veicolo è superiore all’altezza massima dello strumento “provafari” (che arriva fino a 1,5 metri in casi eccezionali), l’ispettore dovrà ricorrere all’impiego alternativo di uno schermo posizionato a 15 metri dal veicolo. La prova risulta superata se la linea di demarcazione luce-ombra si genera sullo schermo a un’altezza pari a “h/2”, dove “h” è l’altezza del centro ottico da terra.

Emissioni: registrazione statistica

Per quanto riguarda le emissioni nocive, sia per i motori ad accensione comandata (misurazione del CO con analizzatore dei gas di scarico) che per quelli ad accensione spontanea (misurazione dell’opacità con opacimetro), le linee guida stabiliscono che, se i parametri di accettabilità non sono previsti in fase di omologazione, il dato rilevato deve essere semplicemente registrato sul referto di revisione per soli fini statistici. Si farà riferimento al limite massimo solo se tale valore è specificatamente riportato sulla carta di circolazione del veicolo.

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