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Regolamento ue n. 995/2010 su ‘Due Diligence’ e decreto attuativo sanzionatorio

Si ricorda che lo scorso 3 marzo 2013 è entrato in vigore il regolamento UE n. 995/2010 relativamente alla cosiddetta ‘Due Diligence’ (dovuta diligenza) nel settore legno.
L’obiettivo è quello di contrastare l’immissione di legno illegale nel mercato europeo, cioè raccolto e commercializzato non in conformità alle normative forestali e doganali internazionali e a quelle vigenti nei singoli Paesi di produzione.

Il regolamento prevede due tipologie di soggetti coinvolti:

1. Operatori (Operators): soggetti che o sono direttamente coinvolti nell’abbattimento di legname all’interno della Comunità Europea o che importano legname e/o prodotti di legno da Paesi extra UE.

2. Commercianti (Traders): soggetti che acquistano legname e/o prodotti a base di legno dagli Operatori.

Gli operatori che provvedano direttamente ad abbattere legname all’interno del territorio UE, devono dimostrare il rispetto delle leggi forestali dei singoli Paesi comunitari.
In caso importino da Paesi extra UE legname (tronchi, tavolame, semilavorati etc.), dovono dimostrare che gli abbattitori che commercianti locali dai quali si forniscono, abbiano rispettato le leggi forestali specifiche del Paese di abbattimento.

I Commercianti che si approvvigionano dagli Operatori dovranno sostanzialmente conservare tutta la documentazione relativa all’acquisto e alla vendita di legname (sia grezzo che trasformato) per un periodo di cinque anni al fine di garantire la tracciabilità del prodotto.

Per le aziende artigiane si aprono quindi vari scenari derivanti dalla loro appartenenza all’una o all’altra categoria. In buona sostanza si dovrebbero verificare tre casi:

Primo caso: ditta che acquista legname già tagliato e/o prodotti a base di legno da altri soggetti siti all’interno della Comunità Europea: tali aziende si qualificano chiaramente come Commercianti e quindi non dovranno praticamente fare nulla più di quanto già fanno, visto che la legislazione nazionale obbliga ad oggi alla conservazione dei documenti fiscali per un periodo di dieci anni.

Secondo caso: ditta che acquista lotti di legname ‘in piedi’ all’interno della Comunità Europea e che si occupa del loro abbattimento e successiva commercializzazione sia sotto forma di tronchi che di tavolame che di derivati: tali ditte si qualificano come Operatori e dovranno implementare un sistema di controllo tale da dimostrare il rispetto da parte loro della legislazione forestale vigente nei Paesi di abbattimento.

Terzo caso: ditta che acquista direttamente legname già tagliato e/o prodotti a base di legno da altri soggetti siti all’esterno della Comunità Europea: tali aziende si qualificano come Operatori e dovranno implementare un sistema di controllo tale da dimostrare di avere acquistato da soggetti dei quali si può ragionevolmente supporre che rispettino le legislazioni forestali sia internazionali, sia degli specifici Paesi di abbattimento.

Le aziende riconducibili alla figura di Operatori saranno direttamente responsabili del proprio sistema di controllo di fronte al Corpo Forestale dello Stato che ricopre il ruolo di soggetto controllore.

Gli operatori dovranno essere muniti di licenza FLEGT messa a disposizione dell’Autorità Competente preventivamente o contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico, ai fini del controllo e dell’immissione in libera pratica nella Comunità Europea.
Si ricorda che l”Autorità Competente e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua italiana a spese dell’importatore.
Inoltre gli importatori devono versare un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT (tariffe e modalità di versamento verranno stabilite con Decreto del Mipaaf di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs.);

Al fine di consentire il programma dei controlli previsto dal Regolamento Legno è istituito il ‘Registro degli Operatori‘ (i requisiti per l’iscrizione, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto e le modalità di versamento saranno individuate con Decreto Mipaaf di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs.);

Quadro sanzionatorio:

  • chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati da Paesi aderenti a un accordo di paternariato (VPA) in mancanza di licenza FLEGT è punito con l’ammenda da Euro 2.000 ad Euro 50.000 o con l’arresto da un mese ad un anno;
  • l’operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile del Paese di produzione (raccolta del legno) è punito con l’ammenda da Euro 2.000 a Euro 50.000 o con l’arresto da un mese ad un anno;
  • nei due casi sopra riferiti, se dai fatti deriva un danno di particolare gravità per l’ambiente, le pene dell’ammenda e dell’arresto si applicano congiuntamente ed è sempre disposta anche la confisca del legno e dei prodotti derivati.
  • se l’operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati non dimostra, attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri, di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di Dovuta Diligenza, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli Organismi di Controllo riconosciuti dalla Commissione Europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5 a Euro 5.000 per ogni 100 kg di merce, con un minimo di Euro 300 fino ad un massimo di 1 milione di euro;
  • se l’operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati non tiene o non conserva per 5 anni o non mette a disposizione gli appositi registri (art. 5 del regolamento di esecuzione UE n. 607/2012) è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000;
  • il commerciante che non conserva per almeno 5 anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture è punito con la sanzione amministrative da Euro 150 a Euro 1.500;
  • l’operatore che non si iscrive al registro degli operatori è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.200.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Categorie:

tel. 030/3745203 – e-mail: area.categorie@confartigianato.bs.it

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