Il tema della custodia dei capi è alquanto frequente nell’ambito delle tintolavanderie, sul quale si è soffermato in più occasioni anche la giurisprudenza.
Essenzialmente, e in primo luogo, è necessario osservare che la normativa di riferimento per tale tipologia di attività artigiana nulla prevede in ordine al tempo di custodia dei capi, circostanza questa che ha determinato alcune Camere di Commercio a stilare delle prassi cui attenersi al riguardo ovvero dei contratti – tipo, i quali generalmente prevedono che il titolare di una tintolavanderia debba mantenere in custodia i capi per almeno tre o sei mesi dal momento della consegna, dopodiché potrebbe sbarazzarsene.
Secondo la Giurisprudenza, tuttavia, il contratto inerente il rapporto tra cliente e il titolare di tintolavanderia è da qualificarsi come contratto d’opera, il quale comprende altresì le obbligazioni di custodia e riconsegna dei capi consegnati per la pulitura.
In tema di responsabilità del gestore della tintolavanderia, la Corte di Cassazione ha stabilito che ‘il contratto mediante il quale taluno si impegna a tenere presso di sè degli abiti per darvi pulitura va considerato come contratto d’opera che, tuttavia, contiene anche le obbligazioni della custodia e della riconsegna proprie del contratto di deposito. Ne deriva che il depositario, se la cosa va perduta o distrutta, va esente da responsabilità solo se fornisce la prova dell’adempimento del dovere della diligenza del buon padre di famiglia nella custodia della cosa affidata’ (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 1619 del 03.02.2012).
L’orientamento giurisprudenziale cui la citata sentenza può ascriversi è stato poi ribadito in ulteriori sentenze in maniera costante, ragion per cui non parrebbe essere possibile prevedere per il titolare di una tintolavanderia la possibilità di disfarsi dei capi una volta trascorso un lasso di tempo dallo stesso ritenuto eccessivo, permanendo in capo allo stesso l’obbligo di custodia con la conseguente responsabilità.
In termini contrattuali, quale possibilità risolutiva si potrebbe ipotizzare in capo al soggetto artigiano la facoltà di eliminare i capi rimasti in deposito e non più ritirati, a fronte di apposito accordo tra le parti sul punto.
Tale possibilità sarebbe ammessa e lecita esclusivamente nel caso in cui la tintolavanderia avesse rilasciato al cliente una ricevuta recante, oltre alla firma della tintolavanderia medesima, anche una doppia sottoscrizione da parte del cliente: la prima, per accettazione delle condizioni generali di contratto (oggetto del servizio, termini, descrizione dei capi, corrispettivo), e la seconda per accettazione della specifica clausola volta a liberare la tintolavanderia da ogni responsabilità per i capi non ritirati con facoltà di eliminarli dopo un determinato periodo di tempo decorrente dalla data prevista per la riconsegna.
La specifica approvazione per iscritto da parte del cliente si impone proprio perché tale clausola, essendo volta a stabilire a favore della parte contraente che l’ha predisposta, cioè la tintolavanderia, una esplicita limitazione di responsabilità, correlata ad una decadenza da un diritto a carico dell’altro contraente, ossia il cliente, appartiene alla categoria delle clausole onerose o vessatorie di cui all’art. 1341, comma 2, cod. civ..
In relazione a tale tipologia di clausole, le quali stabiliscano a favore di colui che le ha predisposte limitazioni di responsabilità, decadenze da diritti o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria o obblighi di ricorso pregiudiziale alla conciliazione, il legislatore ha stabilito che le stesse non abbiano effetto se non sono specificamente approvate per
iscritto dalla parte contraente a carico della quale sono state inserite nel contratto, ragion per cui le stesse dovrebbero essere riproposte al termine del contratto e ulteriormente sottoscritte.
L’apposizione di un cartello quale avviso alla clientela che la merce non ritirata oltre un periodo di tempo determinato verrà eliminata, pertanto, potrebbe certamente essere utile come ‘deterrente’ per i clienti che potrebbero omettere il ritiro dei propri capi, ma in caso di contestazione non manderebbe esente da responsabilità il titolare della tintolavanderia, la quale potrebbe tutt’al più considerarsi attenuata avendo egli predisposto idonei avvisi.
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