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Pubblicato il Decreto attuativo delle modifiche all’accesso alla professione ed al mercato dell’autotrasporto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16/04/2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale dell’8 aprile 2022 relativo all’attuazione delle modifiche introdotte con il regolamento (UE) 2020/1055 ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009, in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada.

Le nuove disposizioni che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, allineano la normativa nazionale alle previsioni dettate nel Regolamento UE 2020/1055, facente parte del cosiddetto Pacchetto Mobilità I.

Fra le principali novità introdotte:

– Viene confermato che per l’esercizio dell’autotrasporto con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 ton. è sufficiente il solo requisito dell’onorabilità;

Viene eliminata la regola dell’accesso al mercato per le imprese di autotrasporto merci con automezzi superiori a 1,5 ton;

– Viene confermato che per ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di autotrasportatore su strada occorre dimostrare quattro requisiti: i primi tre (onorabilità, idoneità professionale e finanziaria) con la mera iscrizione all’Albo autotrasportatori, mentre per il 4° requisito, cioè lo “stabilimento”, è previsto che:

a) per le imprese che già esercitano l’attività, è necessaria la produzione di una specifica dichiarazione sostitutiva di notorietà, circa il possesso del requisito, da presentare insieme al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore dello stesso Decreto (aprile 2023);

b) per le imprese nuove, si richiama “laddove applicabile” il decreto dirigenziale del 25 gennaio 2012 che, oltre a prevedere la dimostrazione di una sede in Italia, e di un’officina presso la quale l’impresa esercita la manutenzione ai suoi automezzi, imponeva alle aziende di dimostrare l’accesso al mercato con autoveicoli in propria disponibilità e per quelli a noleggio, con contratti della durata di almeno due anni. Superato ora l’accesso al mercato, e vista la possibilità che l’impresa disponga di automezzo a qualsiasi titolo, si ritiene che le imprese nuove possano esercitare con qualsiasi autoveicolo, senza necessità di osservare alcun vincolo né di tempo né di categoria euro degli stessi. Detta possibilità è dettagliata nella seguente circolare ministeriale.

c) circa la proporzionalità tra il numero degli autoveicoli ed i conducenti rispetto al volume delle operazioni effettuate è stabilito:

1. da un lato, che la proporzione si valuta solo per le operazioni effettuate con veicoli a motore in cui il vettore effettua direttamente il servizio;

2. dall’altro, che per il trasporto a collettame (“mediante raggruppamento di più partite e spedizioni ciascuna di peso non superiore a 50 quintali”) la proporzione viene soddisfatta mediante l’autorizzazione generale postale rilasciata dal MISE al trasportatore.

– Per il requisito d’idoneità finanziaria è stato stabilito che per ogni veicolo aggiuntivo superiore a 1,5 ton. ed inferiore alle 3,5 ton., si dovrà dimostrare una capacità finanziaria pari a 900 euro, e non più pari a 5.000 euro.

– Vengono introdotte nuove disposizioni relative all’idoneità professionale per le imprese che esercitano esclusivamente con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 ton. Tali imprese per poter effettuare trasporti intracomunitari dovranno essere in possesso della licenza comunitaria e per ottenerla dovranno dimostrare di avere un gestore con attestato d’idoneità per i trasporti internazionali. A tal fine viene specificato che:

a) da un lato, si consente al gestore in possesso dell’attestato per soli trasporti nazionale, che ha ricoperto questo ruolo per un periodo continuativo di 10 anni precedenti al 20 agosto 2020 presso imprese che esercitano con veicoli di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5, di conseguire l’attestato anche per l’internazionale senza dover svolgere alcun esame;

b) dall’altro, si introduce un esame integrato semplificato per coloro che siano in possesso, sempre alla data del 20 agosto 2020, dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare (quello di 74 ore), di cui al decreto direttoriale 30 luglio 2012, n. 207. Ai fini dell’ammissione al predetto esame integrativo il candidato deve comunque essere in possesso di un diploma di scuola superiore.

Decreto ministeriale dell’8 aprile 2022

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