Prorogate, ma solo fino alla data più vicina tra il subentro del nuovo gestore del Sistri ed il 31/12/2017, sia la sospensione delle sanzioni per l’omesso controllo telematico dei rifiuti che la piena vigenza degli adempimenti di tracciamento tradizionale.
A sancirlo è il Dl 244/2016 (cd. “Milleproroghe”) che con modifica dell’articolo 11 del Dl 101/2013 ha riformulato le coordinate temporali che sanciscono il termine del periodo transitorio del cd. “doppio binario” ed il passaggio alla piena operatività del Sistri, sostituendo alla scadenza unica (quella dello spirato 31/12/2016) un duplice ed alternativo termine.
In base all’articolo 12 del Dl 244/2016, infatti, “fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017“:
— non sono applicabili le sanzioni che puniscono l’omesso o l’erroneo tracciamento Sistri dei rifiuti;
— continuano ad applicarsi con la riduzione del 50% le sanzioni per mancata iscrizione al Sistri e/o omesso versamento del relativo contributo;
— continuano ad applicarsi pienamente gli attuali obblighi di tracciamento tradizionale dei rifiuti registri, formulari, Mud e relative sanzioni.
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