Tra le novità introdotte dalla “Manovra correttiva” in vigore dal 24.04.2017 si segnala la nuova disposizione in base alla quale l’Agente della riscossione non può attivare la procedura espropriativa immobiliare nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall’abitazione principale, non siano superiori a € 120.000.
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