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Nuove regole su sostanze chimiche nei prodotti per il benessere: cosa cambia dal 1° settembre per estetisti e acconciatori

Dal 1° settembre 2025 entreranno in vigore importanti novità che coinvolgono direttamente il settore del benessere.

A seguito della pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2024/197, la Commissione Europea ha aggiornato l’allegato VI del Regolamento CLP (1272/2008), introducendo modifiche significative alla classificazione ed etichettatura armonizzata di alcune sostanze chimiche pericolose.

Tra le sostanze interessate figurano composti comunemente utilizzati nei prodotti cosmetici impiegati nei saloni di estetica e acconciatura.

Cosa cambia?
Le sostanze in questione sono ora classificate come tossiche, e ciò comporta:
divieto di immissione sul mercato di prodotti cosmetici che le contengono;
divieto di utilizzo dei prodotti già in possesso degli operatori dal 1° settembre 2025.

Questo significa che anche i professionisti del settore (utilizzatori finali) non potranno più impiegare tali prodotti a partire dalla data di entrata in vigore del divieto.

Cosa devono fare gli operatori?
• Verificare la composizione dei prodotti attualmente in uso.
• Contattare i fornitori per sapere se i prodotti rispettano la nuova normativa.
• Gestire i prodotti non conformi: al momento la normativa non specifica se debbano essere restituiti ai fornitori o smaltiti in autonomia; questo punto sarà oggetto di accordi tra le parti.

I nostri uffici sono a disposizione per fornire chiarimenti e supporto nell’individuare i prodotti e le sostanze chimiche pericolose soggette alla nuova normativa.

Al fine di fornire orientamenti chiari, coerenti e basati sulle disposizioni normative agli Stati membri, alle autorità di controllo e alle imprese, la Commissione Europea ha reso disponibile sul proprio sito – nella sezione dedicata ai prodotti cosmetici – un documento di Q&A dedicato all’argomento.

Le domande e le risposte intendono chiarire alcuni punti, peraltro già ampiamente trattati da Confartigianato Benessere con informative ad hoc, tra cui: l’utilizzo da parte di professionisti del settore di prodotti contenenti TPO, il ruolo dei dati di classificazione CLP, le diverse norme che consentono di definire periodi transitori per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione del mercato dei prodotti contenenti le sostanze soggette a restrizioni. Prendi visione QUI del documento della Commissione Europea.

Si specifica che per “immissione sul mercato” si intende vendita o distribuzione per la prima volta nell’UE, dunque se il produttore/importatore ha immesso il prodotto prima del 1° settembre 2025 ha agito in modo lecito e non ha quindi l’obbligo giuridico automatico di ritirare i prodotti venduti regolarmente prima del divieto – in quanto conformi al momento dell’immissione – a meno che non vi siano clausole contrattuali che lo impegnano in tal senso.

Tuttavia, i fornitori/distributori, potrebbero volontariamente acconsentire a provvedere al ritiro/sostituzione delle scorte TPO, per mantenere un rapporto di fidelizzazione con la propria clientela e quindi procedere allo smaltimento centralizzato dei lotti non più utilizzabili.
Pertanto, Confartigianato ha predisposto un fac-simile di lettera che può essere utilizzato per la richiesta di ritiro/sostituzione laddove non esistano accordi contrattuali in tal senso, fermo restando che – qualora il produttore/fornitore/distributore si rifiuti – l’obbligo di smaltire in modo conforme ricade sull’utilizzatore finale (centro estetico).

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Per informazioni:

Area Servizi Tecnici e Formativi

Tel: 030 3745.233

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