Ricordiamo che dal 1° gennaio 2021 sono operative le nuove regole previste dal D.Lgs 116/2020 che modificano la definizione di rifiuto urbano ed eliminano il meccanismo adottato dai Comuni basato sull’assimilazione di alcuni rifiuti speciali a rifiuti urbani secondo la quantità e la qualità.
La nuova disciplina attualmente in vigore prevede che vengano classificati come “rifiuti urbani” quelli ”simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”.
Sono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
I rifiuti non riportati nell’allegato L-quater e/o prodotti dalle attività non comprese nell’allegato L-quinquies sono rifiuti speciali e, pertanto, devono essere smaltiti dalle aziende in impianti privati, stipulando apposite convenzioni.
Per le modalità di conferimento consigliamo di rivolgersi al Gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti del proprio Comune.