Il Ministero dell’Interno ha chiarito, in seguito alle richieste di Confartigianato Trasporti, che la mancata revisione biennale del tachigrafo non comporta la sospensione della patente né la decurtazione dei punti dalla CQC. In passato, la sanzione era applicata in base all’articolo 179 del Codice della Strada, che prevedeva multe elevate e la sospensione della patente.
Ora per la revisione biennale non effettuata, si applica soltanto una sanzione più lieve di 52 euro, prevista dall’articolo 19 della legge 727 del 1978, senza ulteriori penalità accessorie.
Questo chiarimento è stato emesso dopo che l’articolo 179, che riguarda il funzionamento e la conformità del cronotachigrafo, veniva erroneamente utilizzato anche per la mancata revisione biennale.