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Multe stradali: notifica via posta elettronica certificata (PEC)

Dal 17 gennaio 2018 tutti i soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC presente nei pubblici elenchi riceveranno le multe stradali in formato digitale. Lo prevede il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16/01/2018, che disciplina le “procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata”.

Il provvedimento prevede che gli organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizie locali, provinciali e municipali) utilizzino esclusivamente l’indirizzo PEC del trasgressore, se è stato identificato, oppure, in caso di contestazione successiva, l’indirizzo PEC dell’obbligato in solido, cioè del proprietario del veicolo.

Gli agenti per ottenere la PEC possono consultare l’Ini-PEC, l’Indice nazionale degli indirizzi PEC (inipec.gov.it), gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e aggiornato quotidianamente con i dati provenienti dal Registro imprese e ordini e collegi professionali (la PEC, dal 2009, è obbligatoria per aziende e professionisti). Gli agenti inoltre chiederanno al trasgressore comunque l’indirizzo di posta elettronica certificata direttamente in sede di contestazione immediata della violazione, oppure potranno ricercarla in qualsiasi pubblico elenco (ad esempio presso i Comuni) per notificazioni e comunicazioni elettroniche.

Non cambiano i termini di notifica previsti dal Codice della strada, infatti, la notifica si compie nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC. Mentre per il destinatario i termini decorrono dal momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna della PEC. Per l’Organo Accertatore da quel momento decorreranno, a prescindere dal fatto che il destinatario legga la mail (anche oggi la notifica si compie automaticamente decorsi dieci giorni di giacenza dell’atto presso l’ufficio postale), i termini per il pagamento della sanzione scontata (5 giorni), quelli per il pagamento della sanzione in misura ridotta (60 giorni) oppure i termini per fare ricorso, 30 giorni per opporsi al Giudice di pace, 60 per presentare opposizione al Prefetto.

La notifica elettronica comporterà l’azzeramento delle spese di notifica così come previsto da una legge del 2013. Le amministrazioni potranno porre a carico di chi è tenuto al pagamento della multa solo le spese di accertamento, cioè il costo che il comando sostiene per ricavare, dai pubblici registri (ANV-Archivio nazionale veicoli oppure PRA-Pubblico registro automobilistico) o altri il nome dell’obbligato in solido.

Se questa procedura di invio elettronico della multa fallisce per colpa del destinatario (cioè dell’automobilista), la Polizia stamperà il verbale di contestazione e “l’avviso di mancata notifica” e spedirà la multa all’automobilista in modo tradizionale, su carta, per lettera. Le spese dell’invio saranno, per intero, a carico del destinatario.

Per le persone fisiche non dotate di un indirizzo di posta elettronica certificata non cambierà nulla, riceveranno il verbale nelle modalità attuali, tramite Poste Italiane oppure con un corriere privato con l’aggravio delle spese di notifica.

Si ricorda che tutti i cittadini italiani o residenti saranno obbligati ad avere un domicilio digitale come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Per informazioni contattare l’Area categorie tel. 030/3745.324-283.

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