Con delibera Regionale n. 2055 del 31/07/2019 si è stabilito che a partire dal 1° ottobre 2019 sono estese a tutto l’anno le limitazioni alla circolazione per i veicoli euro 3 diesel e prende avvio il progetto MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che prevede la possibilità di monitorare le percorrenze dei veicoli tramite l’installazione a bordo di una “scatola nera” in grado di fornire a Regione Lombardia i dati di percorrenza reale, al fine di introdurre nuove modalità di controllo. Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire saranno disponibili a partire dal mese di ottobre sulla web application www.movein.regione.lombardia.it
Di seguito i dettagli delle misure permanenti e temporanee in vigore:
A seguito delle nuove disposizioni introdotte con la delibera di Giunta Regionale n. 2055 del 31/07/2019 sono in vigore le seguenti limitazioni:
A1) autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (trasporto pubblico locale).
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:
– non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 benzina o diesel”);
– omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1 diesel”);
– omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2 diesel”);
– omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 3 diesel”);
Le limitazioni inerenti agli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 diesel ed Euro 2 diesel si applicano nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.
Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 3 diesel” sono estese a tutto l’anno, a partire dal 1° ottobre 2019, e si applicano nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).
A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) a due tempi.
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:
– dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
– dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni), dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.
A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, per i veicoli:
– non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 diesel”);
– omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1 diesel”);
– omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2 diesel”).
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
– veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
– veicoli alimentati a benzina muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
– veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (es.: FAP). Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione;
– i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
– veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
– motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
– veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
– veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
– veicoli di pronto soccorso sanitario;
– scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
– veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
– veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
– autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
– veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.
Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
– veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
– veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
– veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
– veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
– dal 1° ottobre veicoli aderenti al Progetto Move-In (vedi paragrafo dedicato).
Fino al 31 dicembre 2019 sono derogati dal fermo della circolazione anche i seguenti veicoli:
– veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
– veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
– veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
– veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
– veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
– veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
– veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
– veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
– veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
Sospensione del provvedimento
La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.
Controlli e sanzioni
A norma dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell’articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.
I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, della l.r. 24/2006 il fermo della circolazione non si applica:
– alle autostrade;
– alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con delibera di Giunta regionale n. 19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti;
– ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.
I Comuni e le Province interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno provveduto a fornire a Regione Lombardia gli elenchi dei tratti stradali di collegamento, pubblicati di seguito in mappe e stradari.
Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.
In assenza della perimetrazione del centro abitato e dell’apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all’intero territorio comunale.
Per informazioni contattare l’Area Sviluppo Associativo allo 030/3745.324-283.284.