Il 19 novembre Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Meccanica, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, Confartigianato Restauro, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Meccanica scaduto il 31 dicembre 2022.
Il rinnovo riguarda il quadriennio 2023-2026 già parzialmente coperto economicamente con l’intesa del 21 dicembre 2023, che prevedeva il riconoscimento ai lavoratori di un importo mensile a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 96 euro al 4° Livello. Tale elemento economico, in erogazione fino al 30 novembre 2024, cesserà di essere erogato a titolo di “acconto” e diverrà a tutti gli effetti parte della retribuzione tabellare a partire dal 1° dicembre 2024.
A decorrere dal 1° dicembre 2024 ai lavoratori saranno corrisposti i nuovi aumenti retributivi distribuiti in 4 tranches secondo il calendario previsto dall’accordo. Per ogni singola categoria i nuovi importi degli aumenti a regime sulla retribuzione tabellare sono i seguenti:
– Metalmeccanica e Installazione di Impianti: 120 euro per il 4° livello;
– Orafi, Argentieri e Affini: 120 euro per il 4° livello;
– Restauro: 144 euro per il 4° livello;
– Odontotecnici: 109 euro per il 4 livello.
Gli importi retributivi relativi agli altri livelli di inquadramento saranno definiti in uno specifico accordo che sarà sottoscritto con le organizzazioni sindacali nei prossimi giorni.
Quindi i nuovi aumenti retributivi saranno:
La sfera di applicazione del contratto viene allargata a:
– imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine;
– imprese (anche non artigiane) che operano nei settori della metalmeccanica ed installazione di impianti specializzate nei servizi svolti nell’ambito di attività subacquee.
Per quanto riguarda le novità della parte normativa del contratto si segnalano:
– l’introduzione, a partire dal 01/01/2025, degli scatti di anzianità per tutti i lavoratori in apprendistato nella misura di 10 euro;
– ampliamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni;
– conferma della 16 ore di formazione che potranno essere svolte anche per acquisire competenze che non rientrano nell’ambito dell’alfabetizzazione digitale.
Particolare attenzione meritano le modifiche relative all’orario di lavoro che consentono, da ora in avanti, di stipulare accordi individuali tra azienda e lavoratore per la modifica della distribuzione giornaliera senza che questo comporti l’obbligo di retribuire come straordinario la nona ora. In merito è stato previsto che è possibile prevedere una distribuzione non uniforme dell’orario che contempli le 9 ore giornaliere ordinarie fisse in alcune giornate, alternate da giornate in cui l’orario sarà inferiore alle 8, come nell’esempio che segue:
– Lunedì 9 ore;
– Martedì 9 ore;
– Mercoledì 9 ore
– Giovedì 9 ore;
– Venerdì 4 ore.
È stato quindi espressamente previsto che sarà considerato lavoro straordinario solamente il superamento dell’orario di lavoro ordinario pattuito fra le parti. Tale nuova soluzione organizzativa può essere attivata a condizione che si tratti di una modifica strutturale e “non meramente transitoria”.