Nel Decreto Milleproroghe varato in via definitiva il 20 settembre, sono stati riaperti i termini per adeguarsi alla norma che disciplina i materiali e gli oggetti destinati alla conservazione e all’uso di prodotti alimentari, i cosiddetti Moca.
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.220 del 21-09-2018 ed è entrato in vigore lo scorso 22 settembre 2018.
L’art. 8-bis prevede infatti una modifica al Decreto legislativo 10 febbraio 2017 nr. 29 in materia di Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA), nel dettaglio:
All’articolo 6 del Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Nell’art. 6, comma 3 del Decreto legislativo 10 febbraio 2017 nr. 29, era previsto (al comma 1) che per consentire l’effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004 – gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicassero all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale. Il comma 3 stabilisce che gli operatori economici che già operano provvedono all’adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Grazie all’azione condotta in Parlamento da Confartigianato, le imprese avranno quindi 4 mesi per poter comunicare alle Asl competenti per territorio l’attività degli stabilimenti presenti ed evitare così le rigide sanzioni previste dalla legge del 2017.
Per informazioni contattare l’ASTF allo 030/3745233.