La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 3816 del 15 febbraio 2021 ha stabilito che nel caso in cui al lavoratore vengano affidate mansioni ulteriori rispetto a quelle originariamente assegnategli (in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso) non ha diritto alla corresponsione di un compenso aggiuntivo sempre che tali nuove mansioni vengano espletate nel rispetto della professionalità e della qualificazione contrattuale conseguite e purché i compiti espletati in concreto non integrino una mansione ulteriore rispetto a quella che il datore può esigere.
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