Il Ministero degli Interni ha fornito precise indicazioni in merito ad una recente sentenza della Corte di Cassazione. Nello specifico, la Direzione Centrale Polizia Stradale è intervenuta in riferimento alla violazione dell’obbligo di avere a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale di merci in conto terzi in ambito UE la copia certificata conforme della licenza comunitaria, di cui al Regolamento 1072/2009.
La sentenza della Corte di Cassazione argomenta l’applicazione della sanzione di cui all’art.46 della Legge 298/74 (trasporto senza licenza), nella fattispecie in cui l’autista non esibisca copia conforme della licenza comunitaria all’organo di controllo. La sanzione de quo trova applicazione non perché l’impresa non sia abilitata ai trasporti internazionali ma in quanto il titolo autorizzativo non risulta presente a bordo e pertanto non viene esibito.
Nell’affermare che risulta legittimo applicare le sanzioni del trasporto abusivo in contestazione immediata – qualora l’agente accertatore proceda alla contestazione motivando correttamente la violazione della mancanza a bordo della copia conforme della licenza comunitaria – la sentenza consente di fatto di applicare nell’immediatezza l’aspetto sanzionatorio anche nei confronti dell’autotrasportatore che non ha sede in Italia.
L’assenza a bordo veicolo della copia certificata conforme, viene punita con l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 2000 euro, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.