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La Legge di Bilancio per il 2017 e le Pensioni

MISURE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA

1. Ape Aziendale e Ape Volontaria:
I lavoratori autonomi e dipendenti che:
a) compiono 63 anni, sono quindi distanti meno di 3 anni e 7 mesi dall’età di vecchiaia,
b) hanno un assegno netto di almeno 1,4 volte l’importo dell’assegno sociale (700 euro),
dal maggio 2017, possono chiedere di accedere alla pensione anticipata mediante un prestito pensionistico.

L’Ape è esente dall’imposta, corrisposta su 12 mensilità.
L’importo non può superare:
– 95% della pensione certificata mensile per anticipo fino ad un anno;
– 90% per anticipo da uno a due anni;
– 85% per l’anticipo da due a tre anni.

Nell’APE volontaria i costi ricadono interamente sul richiedente.
L’APE aziendale è utilizzabile in caso di processi di ristrutturazione aziendale. In questo caso, vi sarà una soluzione contrattuale. Con un accordo tra le parti il datore di lavoro può anche sostenere i costi dell’APE attraverso un versamento all’INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base della presenza di accordi collettivi e di appositi fondi bilaterali, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell’APE.
Il Governo prevede di definire interventi di agevolazione fiscale per quote di contribuzione aggiuntiva alla previdenza complementare da parte del datore di lavoro, al fine di potenziare la rendita temporanea erogata dalla previdenza complementare o la pensione integrativa per compensare gli oneri dell’APE.

2. Ape Social
Nei prossimi due anni (misura sperimentale) i lavoratori autonomi e dipendenti che:
a) compiono 63 anni, e quindi sono distanti meno di 3 anni e 7 mesi dall’età di vecchiaia;
b) soddisfano uno di questi requisiti:
– è disoccupato e ha esaurito gli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi,
– assiste coniugi o parenti di primo grado disabili,
– ha una disabilità di almeno il 74%,
– fa parte di 11 categorie di lavori pesanti (ostetriche, maestre d’asilo, edili, infermieri, conciatori, conduttori di gru, ferrovieri, camionisti, addetti all’assistenza dei non autosufficienti, addetti alle pulizie, operatori ecologici, facchini);
c) ha versato 30 anni di contributi se disoccupato o disabile o assistente a disabili, 36 anni nel caso di addetto a lavori usuranti e, in alternativa:
dal maggio 2017, possono chiedere di accedere alla pensione anticipata mediante un prestito pensionistico.
L’Ape social è esente dall’imposta, corrisposta su 12 mensilità, non supera i 1.500 euro.

L’Ape e l’Ape social sono previste per un minimo di 6 mesi e vanno restituite in 20 anni. Va stipulata un’assicurazione che copra il caso di premorienza. Nel caso di persona soggetta ad Ape l’assicurazione interviene a pagare il rimborso del debito evitando il riflesso sui famigliari del deceduto, come ad esempio sulla pensione di reversibilità. L’anticipo sarà erogato da istituti di credito convenzionati sulla base di un prestito senza garanzie reali.
L’Inps ha il compito di certificare il diritto all’anticipo, l’importo minimo richiesto, gestire l’erogazione del prestito e l’assicurazione.
Può richiederla anche un lavoratore che rimanga al lavoro trasformando il proprio contratto in part-time.
p.esempio: pensione certificata mensile di 1.286 euro netti (16.718 annui) => anticipo di 3 anni = 1.093 euro al mese (85%) su 12 mesi (13.116 euro annui, pari al 78,45%).
Va considerato il mancato versamento dei contributi previdenziali con riflesso sull’importo dell’assegno previdenziale che verrà erogato al momento del pensionamento che si ridurrà in maniera permanente.
Rimane da chiarire quale sia il coefficiente di trasformazione da utilizzare al momento del pensionamento: se quello al momento di accesso all’APE (più basso perché si è più giovani) o quello al momento del raggiungimento dei requisiti di pensionamento (più elevato e più conveniente percettore)?

RITA
Per coloro che possono godere dell’Ape è possibile chiedere la «Rendita integrativa temporanea anticipata», “Rita”. Si tratta della liquidazione anticipata tramite rendita del capitale cumulato con uno strumento di pensione integrativa, prima della data di decorrenza della pensione.

3. Ricongiunzioni

Le ricongiunzioni contributive non saranno più onerose e daranno la possibilità di unificare le posizioni assicurative presso i diversi fondi per ottenere una sola pensione senza penalizzazioni. Si potranno quindi cumulare i contributi previdenziali maturati in gestioni pensionistiche diverse. L’assegno sarà calcolato pro rata in base ai criteri di ciascuna gestione. Questo capitolo dovrebbe costare meno di 90 milioni di euro il primo anno, per arrivare a regime in 10 anni al costo di 500 milioni.

4. Lavori usuranti

a) Dal 2017 vengono abolite le finestre mobili per accedere alla pensione anticipata per chi ha svolto lavori usuranti: i lavoratori che svolgono mansioni usuranti potranno ritirarsi con la quota 97 e 6 mesi in presenza di almeno 35 anni di contributi, senza attendere 12 o 18 mesi come previsto fino a quest’anno.
b) Non scatteranno fino al 2025 nuovi adeguamenti alle speranze di vita, per le altre categorie previsti già dal 2019.
c) Dal 2017 i lavori usuranti devono essere stati svolti: per almeno sette degli ultimi dieci anni di lavoro; per un numero di anni pari almeno alla metà della vita lavorativa complessiva.

I lavori usuranti restano però quelli previsti dal decreto legislativo 67/2011:
– mansioni usuranti comprese all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999,
– lavoratori subordinati notturni (come definiti dal dl 66/2003),
– addetti alla catena di montaggio che svolgono lavori caratterizzati dalla ripetizione costante del ciclo lavorativo,
– conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto persone.

5. Lavoratori precoci

È prevista la possibilità di uscita con 41 anni di contributi a prescindere dall’età, per coloro che hanno lavorato per almeno dodici mesi, anche in modo discontinuo, prima di aver compiuto il diciannovesimo compleanno e sono, in alternativa:

  • disoccupati senza ammortizzatori sociali (si trovano cioè in stato di disoccupazione per la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (ex art. 7, della legge 604/1966) e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi);
  • lavoratori in condizioni di salute che determinano disabilità o che assistono persone disabili (hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3 della legge 104/1992),
  • lavoratori impegnati in attività particolarmente gravose.
    Sono lavoratori dipendenti compresi nelle undici professioni sotto indicate che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa le attività lavorative sottoelencate oppure sono lavoratori addetti a mansioni usuranti o a lavoratori notturni come già individuati dal Dlgs 67/2011.
    Solo in questo caso (pensione anticipata precoci), infatti, si amplia la platea di lavori usuranti agevolati:
    – operai industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici;
    – conduttori di gru e macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    – conciatori di pelli e pellicce;
    – conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    – conduttori di mezzi pesanti e camion;
    – professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavori organizzati in turni;
    – addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti;
    – professori di scuola pre-primaria;
    – facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
    – personale non qualificato addetto alla pulizia;
    – operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Fino a tutto il 2016 il requisito è di 42 anni e 10 mesi di contributi per i lavoratori ovvero 41 anni e 10 mesi per le lavoratrici. L’agevolazione perciò è di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne.

6. Salva 1952

Inps circolare 196 del 2016 sull’accesso alla pensione anticipata a 64 anni prevista dalla deroga del comma 15 art. 24 Legge Fornero che penalizzava i nati nel 1952, dipendenti privati che si trovassero in stato di disoccupazione alla data del 28/12/2011, anche per costoro è possibile usufruire dello sconto di 2 anni rispetto alle scadenze previste.

7.Opzione donna

C’è in discussione un emendamento varato dalla Commissione Lavoro della Camera per una proroga al 31 luglio 2017 nei limiti delle risorse rimaste residue e purché vi sia l’opzione per il sistema contributivo per le donne che hanno raggiunto al 31 dicembre 2015 il requisito di anzianità contributiva pari o superiore ai 35 anni e un’età pari o superiore a 57 anni e tre mesi se dipendenti, 58 anni e tre mesi se autonome.

8. Ottava salvaguardia

Si applicano le regole di pensionamento precedenti al 2011. I termini sono portati dal 6 gennaio 2017, limite della settima salvaguardia, al 6 gennaio 2019 o al 6 gennaio 2018 a seconda di diversi profili di tutela.
Si ipotizzano 27.000 persone che matureranno i seguenti requisiti entro il 2019:
– 61 anni e 7 mesi di età e 36 anni di contributi;
– 62 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi;
– 40 anni di contributi, a prescindere dall’età;
– 65 anni e 7 mesi di età, per la pensione di vecchiaia degli uomini;
– 65 anni e 4 mesi di età, per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici del privato.

9 novembre: il Servizio Bilancio della Camera dichiara che non sono chiari i costi dell’APE.
Il Presidente dell’Inps dichiara che la manovra è sbilanciata sulle pensioni anziché sul lavoro e che l’effetto sul debito pensionistico è pari a 1,5 punti del Pil.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Inapa allo 030/3745.289-288.

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