Il Bonus carburante è, per definizione, una misura di welfare che le aziende possono riconoscere ai propri lavoratori dipendenti e che può essere adottata sia da imprese che avevano già piani di welfare attivi sia da attività che, invece, non ne hanno mai avviato uno.
Il Decreto Ucraina ha disposto che, per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni benzina ceduti a titolo gratuito dalle aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 3, art. 51 del TUIR.
Caratteristiche peculiari:
– Il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Si tratta di tutte le tipologie di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. In virtù di questa impostazione, i buoni non possono essere assegnati, ad esempio, ai collaboratori (co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali) ed agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato (es. i tirocinanti).
– La concessione dei buoni avviene su base volontaria. È il datore di lavoro infatti a decidere se erogarli ed eventualmente fino a che importo (è possibile optare infatti anche per un valore inferiore rispetto al massimale di 200 euro previsto dal legislatore).
– L’importo concesso è da considerare un costo aziendale e quindi non dovranno essere applicate tasse e contributi (nel rispetto del massimale di 200 euro).
– Nessun distinguo è stato fatto dal legislatore in relazione alla tipologia subordinata del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o a termine) ovvero all’orario di lavoro (tempo pieno o part-time). Pertanto, si ritiene che l’erogazione del buono carburante possa raggiungere i 200 euro anche, ad esempio, per i lavoratori a tempo parziale.
– Il valore dei buoni carburanti in questione è da considerare aggiuntivo rispetto ai fringe benefits – buoni spesa esenti da tassazione fino a 258,23 euro -.
– Il buono carburante non concorre alla formazione del reddito e il costo per il suo acquisto è interamente deducibile per l’impresa.
– La messa a disposizione dei buoni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. Ciò non significa che anche il consumo, da parte dei lavoratori, debba avvenire entro tale data, ma entro la data di scadenza indicata sul buono stesso.