Con la Circolare del 17 gennaio 2018, n. 1 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato, nell’anno in cui l’imposta diventa esigibile ovvero, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. La dichiarazione Iva si presenta tra il 1° febbraio ed il 30 aprile.
Per le fatture a cavallo dell’anno, l’Agenzia specifica che quelle ricevute nel 2017 ma non annotate nel 2017, potranno essere registrate al più tardi entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno 2017) e concorreranno a formare il saldo della dichiarazione annuale relativa al 2017 mentre le fatture relative al 2017 e ricevute nel 2018 dovranno essere annotate nel 2018 e la relativa Iva sarà detratta nelle liquidazioni periodiche di quest’ultimo anno.
Fanno eccezione le fatture relative ad operazioni del 2017 che, se ricevute nel 2018 ma entro il 16 gennaio 2018, potranno far parte delle liquidazioni Iva del 2017.
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