Con la Circolare del 18 novembre 2016, n. 43 l’Agenzia delle Entrate conferma che è concessa l’agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio per l’acquisto del box auto pertinenziale anche senza bonifico bancario o postale.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che la detrazione è ammessa anche nel caso in cui l’acquisto del box pertinenziale sia stato pagato con assegno oppure bonifico postale o bancario incompleto, a condizione che il contribuente ottenga dall’impresa venditrice, oltre all’apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale emerga che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa e che presenti tale documentazione a chi predisporrà la dichiarazione dei redditi.
Per informazioni contattare l’ufficio assistenza fiscale allo 030/3745265.
Detrazione per il box acquistato anche senza bonifico bancario o postale
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