CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE
Rappresentanza - assistenza - servizi per imprese e persone

News

Decreto Ristori 2

banner_Decreto_RISTORI2

È in vigore dal 9 novembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto Decreto Ristori 2 che, dopo l’analogo decreto del 28 ottobre, prevede ulteriori misure di sostegno alle imprese la cui attività ha subito una sospensione totale o parziale per effetto delle disposizioni del DPCM del 3 novembre scorso.

Tra le novità che recepiscono le sollecitazioni di Confartigianato, il Dl Ristori 2 introduce 20 nuove categorie che possono beneficiare dei contributi a fondo perduto già previsti dal Decreto Ristori 1. Tra queste, i settori che interessano gli artigiani e le piccole imprese sono: la ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, altre attività di trasporti terrestri passeggeri, il trasporto di passeggeri per vie d’acqua inclusi i trasporti lagunari, altre attività di trasporti terrestri (ad esempio le centrali radiotaxi), i fotoreporter e altre attività di riprese fotografiche, corsi di danza, le lavanderie industriali, attività di guide alpine, la fabbricazione di articoli esplosivi, il commercio al dettaglio di bomboniere, la gestione di stazioni per autobus.

Per le gelaterie e le pasticcerie, i bar e altri esercizi simili senza cucina e alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree rosse o arancioni indicate nel DPCM del 3 novembre scorso, la quota percentuale del contributo è aumentata del 50% e arriva al 200%.
Un nuovo contributo a fondo perduto viene riconosciuto, per l’anno 2021, alle imprese con sede operativa nei centri commerciali, e si prevede l’estensione agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Si riconosce così, anche se parzialmente, un ristoro del danno indiretto agli operatori di filiera.

Il Dl Ristori 2 prevede anche un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori con partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 e con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse” indicate dal DPCM del 3 novembre. Tra queste attività, rientrano gli istituti di bellezza, i servizi di manicure e pedicure, quelli di cura degli animali, le attività di tatuaggio e piercing e altri servizi per la persona.

Tra le altre misure di sostegno alle imprese, il credito d’imposta per i canoni di locazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 destinato alle imprese che operano nelle ‘zone rosse’, comprese agenzie di viaggio e tour operator. Inoltre la cancellazione della seconda rata dell’IMU da versare entro il 16 dicembre 2020 viene estesa ad ulteriori attività particolarmente colpite e applicata alle imprese ubicate nei comuni della zona rossa.

In materia previdenziale, il Decreto Ristori 2 estende l’esonero dal versamento dei contributi INPS dipendenti del mese di novembre 2020, IRPEF dipendenti, IVA e acconto redditi per ben precise attività colpite in zona rossa.

In tema di integrazione salariale, i trattamenti di cassa integrazione e in deroga e di assegno ordinario possono essere riconosciuti a decorrere dal 16 novembre e fino al 31 gennaio 2021 per un nuovo periodo pari a 6 settimane. Tale periodo aggiuntivo (le 6 settimane del nuovo decreto) assorbe i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre.

Il ricorso alle nuove sei settimane di ammortizzatore sociale presuppone, dunque, che siano già state autorizzate interamente le ulteriori nove settimane relative alla seconda tranche delle diciotto settimane complessive concesse dal DL n. 104/2020 e sia decorso il periodo autorizzato, e a prescindere da tale condizione ai datori di lavoro dei settori interessati da provvedimenti di chiusura o limitazione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria rientranti nelle previsioni del DPCM del 24 ottobre 2020 (ristorazione, spettacolo, palestre, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.); salvo che per questi ultimi datori di lavoro, i trattamenti in esame sono assoggettati a contributo addizionale nella misura del:

9% per i casi di riduzione del fatturato inferiore al 20% (calcolato in base al raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente periodo del 2019);

18% in caso di fatturato non in calo.

Il contributo addizionale non è dovuto laddove il fatturato sia diminuito del 20% ovvero in misura superiore, nonché per coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Novità per la Cig (cassa integrazione guadagni)
L’art. 12 proroga al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso alla Cig Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis). Si estende così la cassa integrazione Covid anche agli assunti dopo il 13 luglio 2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Stampa

Per informazioni:

Iscriviti alla newsletter!

Per rimanere aggiornato su tutte le nostre news.

Vuoi scoprire come migliorare la tua connettività con il tuo voucher internet?