L’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prevede la proroga fino al 15 giugno 2022 dell’obbligo dell’uso delle mascherine di tipo FFP2 al chiuso solo in precise circostanze ma raccomanda allo stesso tempo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Nel considerare attentamente questa raccomandazione, è bene ricordare che il Testo Unico sulla Sicurezza Legge 81/08 obbliga il datore di lavoro ad applicare il principio della massima precauzione (sanzione penale) nella valutazione dei rischi e nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione. Inoltre è da tenere in considerazione anche l’eventualità di un risarcimento civile dei danni (morte, invalidità da long Covid, ecc.) ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile (tutela delle condizioni di lavoro): “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (come peraltro già previsto dagli art. 37 e 41 della Costituzione italiana)”.
Di seguito sono elencati i luoghi che prevedono l’obbligatorietà dell’utilizzo delle mascherine FFP2:
– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
– mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
– mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
– spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
È obbligatorio inoltre indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
L’ordinanza produce effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.