CONFARTIGIANATO IMPRESE BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE
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Coronavirus: il nuovo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico modifica l’elenco delle attività aperte a partire dal 26 Marzo

E’ stato pubblicato ieri in tarda serata il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che modifica l’elenco delle attività consentite dal DPCM del 22 Marzo con il nuovo  Allegato 1.

Si allega la circolare del Segretario Generale di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale con la sintesi degli ultimi provvedimenti > CLICCA QUI

Scarica il modulo aggiornato di autodichiarazione


Rispetto al precedente elenco sono state aggiunte, e quindi possono continuare, le seguenti attività:

ATECO                DESCRIZIONE

23.13                 Fabbricazione di vetro cavo

25.21                 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.92                 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

27.2                   Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

28.29.30           Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

78.2             Attività delle agenzie di lavoro temporaneo – interinale (nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli all.1 e 2 del dpcm 11 marzo e all. 1 dpcm 22 marzo come modificato dal presente decreto ministeriale)

82.99.99          Altri servizi di sostegno alle imprese (solo per consegne a domicilio di prodotti)


Mentre, sempre rispetto al precedente elenco, sono state tolte e quindi sospese:

ATECO                DESCRIZIONE

13.94                 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

17.23                 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

17.24                 Fabbricazione di carta da parati

20.12                 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

20.51.01           Fabbricazione di fiammiferi

20.51.02           Fabbricazione di articoli esplosivi

20.59.50           Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

20.59.60           Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

22.1                   Fabbricazione di articoli in gomma

22.29.01           Fabbricazione di parti in plastica per calzature

22.29.02           Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica

28.3                   Fabbricazione di macchine per l’ agricoltura e la silvicultura

28.93               Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti ed accessori)

33.11.01           Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

33.11.02           Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale

33.11.03           Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d’arma e munizioni

33.11.04           Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

33.11.05           Riparazione e manutenzione di armi bianche

33.11.07           Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa

33.11.09           Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo

33.12.92       Riparazione e manutenzione di giostre, altalene , padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento

33.16                Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

33.17        Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)

42.91               Costruzione di opere idrauliche

42.99.09         Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

42.99.10         Altre opere di Genio civile

46.69.19         Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto


Il Ministro dello Sviluppo Economico ha previsto poi ulteriori prescrizioni per le attività di seguito elencate:

a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo, come modificato dal presente decreto ministeriale).

b) le “Attività dei call center” sono consentite limitatamente alla attività di call center in entrata (inbound) (…) e comunque nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo, come modificato dal presente decreto ministeriale).

c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.


Il presente Decreto è in vigore da oggi 26 Marzo e consente alle imprese ora tolte dal precedente Allegato 1 (ved. Sopra) di completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 Marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.


In sintesi, riepiloghiamo di seguito l’attuale situazione > CLICCA QUI

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