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Coronavirus: Trasporto – prime indicazioni operative per l’applicazione uniforme delle norme riguardanti la circolazione stradale

Il Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 contiene alcune disposizioni attinenti alla circolazione stradale, per le quali si è reso necessario fornire un chiarimento e un indirizzo operativo attraverso la circolare prot. n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020 del Ministero dell’Interno.

Di seguito una sintesi della circolare:


1. Circolazione del veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione

Per i veicoli da sottoporre a visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 78 del Codice della Strada è ammessa la circolazione sino al 31 ottobre 2020 solo se la visita a cui devono essere sottoposti è programmata entro il  31 luglio 2020. La previsione si applica solo ai veicoli già immatricolati che devono essere sottoposti a visita e prova per aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali, mentre non può trovare applicazione per quelli che devono essere immatricolati a seguito di visita e prova che, fino all’effettuazione del predetto adempimento, non potevano comunque circolare.

Per quanto riguarda i veicoli da sottoporre a revisione sia annuale che periodica, occorre distinguere:

a. per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del DL ovvero che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione;

b. per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga richiamata;

c. per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dagli UMC.


2. Scadenza della validità della patente di guida

L’art. 104 del Decreto ha prorogato la scadenza di validità ad ogni effetto, sino al 31 agosto 2020, dei documenti di riconoscimento e di identità già scaduti alla data di entrata in vigore del Decreto ovvero in scadenza fino al 31 agosto 2020.

Tale previsione produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida.
La norma trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.

Per effetto della norma citata, perciò, fino al 31 agosto 2020, fatte salve ulteriori successive proroghe, è data facoltà di condurre i veicoli che la patente o il CIG abilita a guidare anche se il documento è scaduto di validità in data successiva al 31 gennaio 2020.


3. Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza

L’art. 103, comma 2, del Decreto ha prorogato la validità sino al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Tra i documenti sopra richiamati devono essere ricompresi anche tutti i titoli autorizzativi ovvero abilitativi che abbiano riflessi sulla circolazione stradale, quali:

-l’autorizzazione per la circolazione di prova per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo;

– le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CdS o da norme speciali;

– le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;

– le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;

– le abilitazioni all’effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9  e 10 Cds;

– il certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8, CdS (KA e KB);

– la patente di servizio di cui all’art. 139 Cds;

– l’attestato rilasciato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all’art. 115, comma 2, lettera a);

– l’attestato rilasciato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni di cui all’art. 115, comma 2, lettera b);

– gli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli Uffici della Motorizzazione ai sensi dell’art. 92, comma 1, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;

– i fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 CdS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;

– le carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, CdS.

Altre proroghe derivanti da altri provvedimenti:

– 30 giugno 2020:  autorizzazioni per l’esercitazione alla guida di cui all’art. 122 CdS, che abbiano scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020;

– 30 giugno 2020:  permesso provvisorio di guida di cui all’art. 59 della legge 120/2010, rilasciato ai titolari di patente di guida, chiamati a sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali, quando queste ultime non sono in grado di riunirsi a causa della situazione di emergenza in atto;

– 30 giugno 2020:  carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del certificato di formazione professionale (CPP) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.


4. Pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada

L’art. 108, comma 2, del DL ha previsto, in via del tutto eccezionale e transitoria, che, nel lasso temporale compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del CdS con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

Tale norma si riferisce a tutte le violazioni contestate o notificate per le quali, nel periodo sopraindicato (17 marzo – 31 maggio 2020) il termine per il pagamento in forma scontata del 30% è esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione stessa.


5. Proroga dei termini nel settore assicurativo

L’art. 125 del Dl, che si occupa della proroga dei termini nel settore assicurativo, non ha previsto alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC per veicoli a motore. Tuttavia, fino alla data del 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza.

La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche . In tale caso, ovviamente, il pagamento effettuato, anche oltre i 30 giorni dalla scadenza, riattiva l’efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio.

Per effetto di tale disposizioni, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza.


Consulta la circolare prot. n. 300/A/2309/20/115/28

Per informazioni contattare l’Area Sviluppo Associativo ai numeri 030/3745.324-284.

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