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Contributi a fondo perduto per gli autotrasportatori

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie a favore delle imprese di autotrasporto relative all’anno 2016, nel limite di spesa pari a 25.347.868 euro.

Il decreto dirigenziale attuativo prevede che le domande per l’ammissione ai contributi devono essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2017 esclusivamente in via telematica. 

Le operazioni di investimento sono finanziabili esclusivamente se avviate in data posteriore alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 16 settembre 2016 ed entro il 15 aprile 2017.

Il contributo non vale per tutti i veicoli, ma solo per quelli a basso impatto ambientale e per quelli destinati ai trasporti intermodali. Più precisamente, per gli acquisti (anche in leasing) di:

  • Autoveicoli nuovi di fabbrica con massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate alimentati con gas naturale compresso o liquefatto ed elettrici (per cui sono stanziati 7 milioni), senza necessità di rottamazione: 3500 euro per ogni veicolo a gas naturale compresso con massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate; 10mila euro per ogni veicolo elettrico; 8000 euro per ogni veicolo a gas naturale compresso con massa complessiva superiore a 7 tonnellate; 20mila euro per ogni veicolo a gas naturale liquefatto con massa complessiva superiore a 7 tonnellate.

  • Radiazione, rottamazione o esportazione fuori dall’Unione Europea di veicoli con massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate con contestuale acquisto di veicoli nuovi di fabbrica della stessa categoria di peso ed equipaggiati con motori Euro VI (per cui sono stanziati 6,5 milioni): 7000 euro per ogni veicolo radiato in corrispondenza dell’acquisto di un nuovo Euro VI.

  • Acquisto di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica realizzati per il trasporto combinato strada-rotaia (ossia che soddisfano la normativa UIC 596-5) e per il trasporto combinato strada-mare (ossia che soddisfano la normativa Imo) che sono dotati di dispositivi ‘innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica’, le cui caratteristiche sono riportate in un allegato al Decreto (per cui sono stanziati 9 milioni): 10% (per medie imprese) o 20% (per piccole imprese) del prezzo di ogni semirimorchio, con un massimo di 5000 euro per unità. Le acquisizioni devono essere svolte nell’ambito di un programma d’investimenti per creare, ampliare o diversificare un impianto o trasformare il processo produttivo di uno esistente. Le imprese che non rientrano nella categoria PMI hanno un contributo di 1500 euro per unità.

  • Acquisto di casse mobili e rimorchi e semirimorchi specializzati per il loro trasporto ‘così da facilitare l’utilizzazione di diverse modalità di trasporto in combinazione tra loro, senza alcuna rottura di carico’ (per cui sono stanziati 2,5 milioni): sono finanziabili gruppi di otto casse mobili e un rimorchio o semirimorchio porta-casse e per questo insieme si possono ottenere 8500 euro.

Le cifre esposte si possono aumentare del 10% in alcuni casi di acquisizioni da parte di piccole o medie imprese, per esempio quelle che aderiscono a una rete d’imprese. Tali maggiorazioni sono cumulabili e si applicano all’importo netto del contributo. I contributi sono erogati sino all’esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna tipologia e la ripartizione può essere rimodulata dal ministero secondo le richieste. In tutti i casi, il contributo per singola impresa non potrà superare la cifra di 600mila euro. Inoltre, non è consentito il cumulo del contributo con altri benefici sugli stessi costi, compreso il de minimis.

Gli aspiranti beneficiari devono dimostrare che i beni acquisiti posseggano le caratteristiche tecniche previste ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta.

Per informazioni contattare l’ufficio Credito allo 030/3745.244.

Decreto del 19 luglio 2016

Decreto del 7 settembre 2016

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