In riferimento all’azione confederale esercitata da Confartigianato Imprese ed altre otto organizzazioni di categoria, alla data di pubblicazione della presente non sono ancora pervenuti, da parte dei ministeri interessati (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) i provvedimenti attesi riguardanti l’applicabilità della normativa ADR e le relative esenzioni.
Si ricorda che l’azione intrapresa da Confartigianato è volta a sollecitare il Governo italiano affinché provveda, entro il 31 dicembre 2022, ad emettere gli opportuni provvedimenti integrativi delle norme emanate, anche per fugare ogni dubbio interpretativo da parte degli organi di controllo preposti.
In attesa degli opportuni provvedimenti, in data 21/12/2022 è intervenuta una nota esplicativa da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dalla cui lettura si attesta la non applicabilità alle imprese del consulente ADR nei casi in cui vi siano quantitativi minimi per unità di trasporto e che non effettuino “a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi” (cfr. punto 1.8.3.2, lettere a) e b) dell’accordo ADR).
Si sottolinea, inoltre, che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal D.M. 4 luglio 2000 e che le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.
Il D.M. 4 luglio 2000 di fatto esclude dall’obbligo di nomina di un consulente ADR, come evidenziato da Confartigianato Imprese, le attività di “imballaggio, carico, riempimento o scarico” non direttamente connesse all’attività di trasporto di merci pericolose con i limiti citati.