Con sentenza n. 4125 del 16 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che “non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all’autorità giudiziaria o all’autorità amministrativa competente fatti di reato o illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza dell’insussistenza dell’illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti”.
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