Con sentenza n. 28926 del 13 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che non sussiste alcuna discriminazione di genere correlata alle tutele poste dall’art. 35 del D.L.vo n. 198/2006 circa il licenziamento di un uomo nel periodo dell’anno susseguente alla celebrazione del matrimonio.
Tale precisazione della Suprema Corte, giustificata sulla base che tale disparità di trattamento con la donna è finalizzata alla tutela della maternità, in quanto la ragione si trova nella protezione costituzionalmente garantita (art. 37, comma 1, Cost.) assicurata alla donna e al bambino eventualmente nato.
Tale tutela è volta a tutelare “la complessità del rapporto tra madre e figlio nel primissimo periodo di vita, con riguardo non solo ai bisogni più propriamente biologici, ma anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino“.
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