Con sentenza n. 12919 del 23 maggio 2017, la Corte di Cassazione, al termine di una disamina relativa all’art. 47 della legge n. 428/1990, dell’art. 2112 c.c. e delle disposizioni comunitarie, ha affermato che il singolo lavoratore non può opporsi alla cessione del suo rapporto di lavoro.
La Suprema Corte ha posto in evidenza la differenza tra la cessione del singolo contratto ove è richiesto il consenso dell’interessato (Cass., 5 maggio 2008, n. 5932) e la cessione di azienda ove “la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario non necessita del consenso dei contraenti ceduti (Cass., 4 dicembre 2012, n. 21711)” atteso ché la norma ha natura imperativa ed è susseguente ad una procedura ove i titolari della stessa sono i sindacati interessati.
Se l’interessato non vuole passare alle dipendenze del datore acquirente può esercitare, a determinate condizioni, il recesso ex art. 2112, comma 4, c.c. il quale prevede che, a fronte di una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, si possano presentare le dimissioni entro i successivi 90 giorni dal trasferimento con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.
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