Per l’anno 2024 è stata introdotta una indennità una tantum denominata Bonus Natale, pari a 100 euro netti da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano contestualmente specifici requisiti oggettivi e soggettivi, da erogarsi unitamente alla tredicesima mensilità.
Destinatari
Lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato e dalla qualifica assunta, che soddisfano congiuntamente i requisiti oggettivi (a, b) e soggettivi (c) di seguito elencati:
a) titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante.
c) presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico. Il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico si intende rispettato anche per i casi in cui il soggetto sia una delle due parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.
L’indennità in esame va riconosciuta dal datore di lavoro previa richiesta del lavoratore il quale deve attestare per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. Il credito derivante dall’anticipo dell’indennità è recuperato dal datore di lavoro mediante compensazione nel Mod. F24 (utilizzando il codice tributo che verrà appositamente istituito).
Quando viene erogato il Bonus?
Unitamente alla tredicesima mensilità.
Quantificazione del Bonus
Il bonus Natale, pari al massimo a 100 euro,
– è un importo netto (al pari, ad esempio, del trattamento integrativo) e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente (né ai fini previdenziali né ai fini fiscali);
– va rapportato al periodo di lavoro nel 2024.
Nessuna riduzione del bonus deve essere, invece, effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
Il bonus è, comunque, rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente.
Sempre in sede di dichiarazione, potrà essere riconosciuto il bonus anche ai lavoratori dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 ed ai quali la tredicesima mensilità sia stata liquidata prima dell’istituzione del bonus Natale.