Dal 28 maggio per le opere di importo complessivo superiore a 70.000 euro, le agevolazioni previste per i bonus fiscali (superbonus 110%, bonus facciate ristrutturazioni ecc) potranno essere concesse solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che le prestazioni edili sono eseguite da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale.
Il riferimento al CCNL applicato dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Al fine di verificare l’eventuale superamento della soglia di 70.000€ va tenuto conto dell’importo complessivo degli interventi effettuati, anche non riferiti ad opere edili.
La nuova regola varrà anche per i subappaltatori che dovranno garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal contraente principale e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito.