In fase di conversione in legge del D.L. n. 5/2023 è stato inserito ed approvato alla Camera un emendamento secondo il quale viene stabilito che per il bonus carburante “l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi”.
Quindi se prima di tale emendamento il bonus carburante di 200 euro era considerato esente sia da un punto di vista fiscale che contributivo, ora in fase di conversione della Legge di Bilancio, tale bonus è esente solo da un punto di vista fiscale, e quindi l’azienda, qualora decidesse di erogarlo ai propri dipendenti, dovrà sostenere i relativi costi contributivi.
Quanto sopra significa che:
a) il bonus benzina appare come un qualcosa che si aggiunge come esenzione al regime vigente relativo ai così detti “fringe benefit” e quindi non va ad intaccare il limite dei 258,23 euro previsti dall’art. 51, comma 3, del TUIR, quale “tetto” generale di esenzione per l’erogazione di beni e servizi;
b) sul valore di 200 euro del bonus benzina va pagata la contribuzione piena. Quindi sia i datori di lavoro che i lavoratori dipendenti dovranno pagare i relativi contributi sull’importo dei 200 euro.
c) sono esclusi dall’erogazione del bonus carburante di 200 euro i collaboratori coordinati e continuativi e gli amministratori, i tirocinanti e i titolari di borse di studio o di lavoro ed i giovani che frequentano “stage” formativi.