Entro il 28 agosto 2021 tutti i gestori di impianti esistenti e autorizzati ex art. 269/AUA e AIA, che impiegano nel ciclo produttivo materie prime classificate H340/H350/H360 o estremamente preoccupanti, dovranno trasmettere agli Enti Competenti (Provincia) una relazione in cui valutano la disponibilità di sostituirle al fine di ridurne l’impatto emissivo.
Sono infatti state introdotte modifiche al Testo Unico Ambientale che prevedono, per ogni azienda interessata, un costante controllo delle qualità di materie prime che possano dare origine a emissioni di sostanze classificate come sopra indicato.
Il datore di lavoro, nella fase di identificazione, potrà tener conto e considerare l’effettiva rilevanza in emissione per poi analizzare la possibilità e disponibilità di alternative. Il provvedimento introdotto richiede una periodicità quinquennale o in occasione di nuove classificazioni di prodotti/sostanze già in uso.
Risultano escluse dall’obbligo di trasmissione le attività autorizzate “in via generale” (ex art. 272 c. 2 e 3) o considerate con emissioni “scarsamente rilevanti”.