Il riposo settimanale, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CE 561/2006, deve essere effettuato al massimo dopo 6 periodi consecutivi di 24 ore ciascuno dal termine di un precedente periodo di riposo settimanale. Il conducente deve averlo iniziato al massimo sei giorni dopo, alla medesima ora del termine del periodo di riposo precedente. Si può usufruire di un riposo in un qualsiasi giorno della settimana lavorativa (non obbligatoriamente di sabato o di domenica o nei giorni festivi).
Ad esempio, un autista che termina il riposo settimanale e quindi comincia la propria attività il martedì alle 06.00, dovrà iniziare il successivo riposo entro le 06.00 di lunedì successivo, ergo non ci si basa sulle “giornate lavorative” svolte in quel periodo di tempo.
Per informazioni, contattare l’Ufficio Categorie tel. 030/3745324 email area.categorie@confartigianato.bs