L’Albo Autotrasportatori ha pubblicato recentemente l’avviso che le procedure amministrative di rilascio e rinnovo delle carte tachigrafiche hanno subito un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Il Ministero dell’Interno con la Circolare del 24 marzo 2020 ha già disposto che non dovrà essere applicata alcuna sanzione nei confronti del conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali e che abbia con sé la ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza di rilascio/rinnovo riportante una data successiva al 23 febbraio 2020.
A livello internazionale, invece, la Commissione Ue ha diffuso una nota agli Stati membri, datata 8 aprile 2020, in cui suggerisce che le autorità nazionali competenti si adoperino per fornire le nuove carte tachigrafiche, a chi ne ha fatto richiesta, entro un termine massimo di 45 giorni. Inoltre, in fase di controllo su strada sulla conformità al regolamento del tachigrafo, ogni Stato dovrà tenere conto delle circostanze eccezionali.
La Commissione Ue, nel caso di carte tachigrafiche scadute, consiglia ai conducenti di conservare sia la carta scaduta sia la richiesta di sostituzione della stessa, per poterle presentare in caso di controllo.
Ad oggi quindi, sia nei trasporti nazionali che in quelli internazionali, appare scongiurato un concreto pericolo di applicazione di sanzioni.
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