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Autotrasporto: revisione patente e CQC: nuova circolare del MIT

Il 22 luglio 2016, il Ministero dei Trasporti ha diramato la circolare 16729 che chiarisce alcuni aspetti del Decreto del 15.02.2016 relativo alle nuove procedure per gli esami di revisione della patente.

La circolare precisa innanzitutto che per sostenere l’esame di revisione della patente, il candidato deve presentare una domanda scritta su uno specifico modello (allegato alla circolare stessa) con la ricevuta di pagamento di 16,20 € e con la copia del provvedimento che impone la revisione della patente (ed eventualmente, se richiesto dal provvedimento, anche il certificato d’idoneità psicofisica).

Tale domanda vale un anno e in questo periodo il candidato può svolgere una sola prova di teoria e una sola di pratica.

Se, per esempio, in questo anno il candidato svolge solo la prova di teoria e non si presenta a quella di pratica, deve presentare una nuova domanda e sostenere entrambe le prove.

La circolare ricorda che il candidato deve presentare la domanda di revisione entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di sospensione della patente, altrimenti parte la sospensione della patente fino all’accertamento con esito favorevole.

Dopo avere ricevuto la domanda, l’Ufficio della Motorizzazione indica al candidato la data dell’esame di teoria. Se tale esame ha esito negativo, la Motorizzazione emana il provvedimento di revoca, mentre se ha esito positivo il candidato può accedere alla prova di guida.

Quest’ultima, precisa la circolare, può svolgersi su un veicolo che non ha i doppi comandi, però il candidato deve essere accompagnato da una persona che ha i requisiti d’istruttore.

Se l’esame di guida ha esito negativo, la patente viene revocata e il conducente deve riconseguire tutte le categorie.
Quando prenota la prova di guida, al titolare della patente per la quale è stata disposta la revisione, se il documento è stato sospeso o è scaduto, ha un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, che vale per sei mesi.
In questo caso, il titolare dell’autorizzazione deve essere accompagnato da un istruttore con i requisiti stabiliti dall’articolo 122 del CdS.

La circolare precisa come si definiscono i programmi d’esame per le varie categorie di patente, tenendo conto che l’esame di revisione si svolge per la patente posseduta dal titolare cui è stata notificata la revisione.
Però, il titolare può chiedere di svolgere le prove d’esame solo per una categoria inferiore a quella prima detenuta.
Ovviamente, se ha esito positivo la sua patente viene riclassificata secondo la categoria per cui ha affrontato l’esame.

Viene precisato, inoltre, che la revisione della CQC avviene quando il titolare ha subito la perdita totale del punteggio, oppure che ‘successivamente alla notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla prima violazione, che comportino ciascuna la detrazione di almeno cinque punti’.

Nel caso di perdita totale dei punti della CQC, il titolare deve sottoporsi a un esame di revisione sulla base dell’intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della CQC stessa.

In particolare, il programma riguarda la CQC relativa al veicolo con cui ha commesso l’infrazione che ha determinato la maggiore perdita di punteggio.
Se ha avuto la medesima decurtazione alla guida di veicoli di categoria diversa, deve conseguire l’esame relativo alla categoria con cui ha commesso l’ultima infrazione.

In caso di esito negativo dell’esame, sono revocate tutte le qualificazioni CQC di cui il candidato è titolare.

– Visualizza il testo della circolare

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio categorie allo 030/3745.203-324.

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