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Autotrasporto: conversione carta di qualificazione estera e corsi di formazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare prot. n. 15909 del 13 luglio 2016, nell’apportare modifiche alla circolare prot. n. 7787 del 3 aprile 2014, ha fornito importanti precisazioni in tema di corsi di formazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE.

In particolare, vengono precisati quattro aspetti:

1 – Conversione della carta di qualificazione del conducente: per cui qualora un conducente titolare di CQC rilasciata all’estero richiede la conversione in Italia, detta istanza può trovare favorevole accoglimento.

2 – Superficie dell’aula presso la quale svolgere i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica: per cui laddove l’aula sia ubicata in un Comune che non ha previsto quanto dettagliato all’art. 5 del D.M. 20 settembre 2013, possa supplire il riferimento ai parametri previsti dalla precedente normativa per cui per ogni allievo deve essere disponibile uno spazio di 1,5 mq, al netto della superficie occupata dall’arredamento.

3 – Presenza del responsabile del corso durante le ispezioni di verifica della regolarità dei corsi: premesso che non è necessaria la presenza del responsabile del corso, nè tanto meno del legale rappresentante del ‘soggetto erogatore del corso’, i funzionari preposti all’ispezione procedono a verificare la regolarità della lezione e a redigere il verbale segnalando eventuali contestazioni al responsabile del corso (se presente) oppure al docente o altro soggetto rappresentante dell’ente acquisendone firma.

4 – Rilascio patenti CQC per il trasporto merci a seguito di frequenza del corso di formazione periodica: come noto il 9 settembre 2016 scadrà un rilevante numero di qualificazioni CQC valide per il trasporto di merci, rilasciate per documentazione. In previsione del notevole, conseguente, afflusso di rilascio di patenti CQC che verranno presentate, nelle prossime settimane, agli Uffici della Motorizzazione civile ed in considerazione del fatto che detti documenti sono necessari agli autisti per svolgere la loro attività professionale, si invitano gli UMC a privilegiare, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, le procedure connesse al rilascio delle patenti CQC in parola.

Per una lettura più approfondita, si allega la circolare ministeriale

Per informazioni contattare l’ufficio categorie allo 030/3745.203-324.

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