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ASTF – Settore Formazione: nuove indicazioni per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio curriculare e extracurriculare nella fase d’emergenza epidemiologica

Dal 18 maggio 2020 è possibile attivare nuovi tirocini, curriculari ed extracurriculari, e riattivare quelli sospesi per emergenza Covid-19 negli ambienti lavorativi e nei laboratori per i quali non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative.
La possibilità di attivazione o riattivazione di un tirocinio è subordinata al rispetto di determinate condizioni come di seguito illustrato.

Ai tirocinanti si applicano gli stessi protocolli di sicurezza definiti, a livello nazionale, tra le parti sociali e condivisi normativamente dal Governo con il DPCM 26 Aprile (all.6), integrati, in base ai livelli di rischio, dai documenti tecnici dell’INAIL, previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio.

Prima dell’attivazione di un tirocinio è necessario verificare:

1. la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);


2. la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc.).


In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato/riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere interrotto.


Per attivare o riprendere il tirocinio sono obbligatori determinati adempimenti da parte della azienda ospitante:

1. fornire al soggetto promotore una dichiarazione nella quale assicura l’applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per i lavoratori;


2. fornire al soggetto promotore e al tirocinante copia del Protocollo aziendale di prevenzione Covid-19 di cui si è dotato, ovvero delle istruzioni operative di sicurezza eventualmente integrate nel DVR già presente;


3. fornire al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli
applicati per i lavoratori;


4. definire tempi e modalità per lo svolgimento delle attività formative, individuando quelle che è possibile svolgere in modalità “a distanza” (in analogia a quelle svolte dai lavoratori in regime di smart working).



Per informazioni e chiarimenti
ASTF Settore Formazione
tel. 030.37.45.236/256/227
mail area.formazione@confartigianato.bs.it

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