Per lo svolgimento dei tirocini extracurriculari è stato disposto, in modo temporaneo e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, di adottare una delle seguenti soluzioni:
1. interrompere il tirocinio, ritenendo che gli obiettivi formativi non sono conseguibili data l’attuale situazione;
2. sospendere il tirocinio per il periodo di emergenza epidemiologica e far riprendere l’esperienza al termine dello stesso;
3. far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità assimilabili allo smart working. In tal caso dovrà primariamente trattarsi di tirocinio con obiettivi formativi riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza con questa modalità. Il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Infine, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smart-working, sia del tirocinante che del soggetto promotore, garante dell’esperienza formativa.
Cosa deve fare l’azienda in caso di sospensione o interruzione?
1. deve essere data comunicazione scritta al soggetto promotore e al tirocinante riguardo alla sospensione;
2. deve compilare l’allegato ADDENDUM, che deve essere firmato dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, inviarlo al soggetto promotore, in modo che possa procedere con le comunicazioni formali con Regione Lombardia;
3. deve dare notizia della sospensione o interruzione al consulente del lavoro.
Il periodo di sospensione potrà essere recuperato in seguito, la proroga, comunque, dovrà essere fatta prima della scadenza naturale del tirocinio.
– Indicazioni di Regione Lombardia
Per informazioni contattare l’ASTF – Settore Formazione ai numeri 030/3745.236-256-227 o alla e-mail area.formazione@confartigianato.bs.it