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ASTF: F-Gas, nuove sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento UE n. 517/2014

Il 17 Gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo del 5 dicembre 2019, n. 163 riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Di seguito alcune delle principali violazioni relative agli obblighi connessi al registro e alla banca dati f-gas.

“L’articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella banca dati le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro”.

“L’articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro”.

“L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro”.

“Gli organismi di certificazione che non rispettano i termini fissati dal DPR 146/2018 per l’inserimento nel registro dei dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sospesi revocati, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro”.

“I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro”.

L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente.

Consulta il Decreto

Per ulteriori informazioni contattare l’ASTF allo 030/3745.233.

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